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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50125/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del 05/05/2023 che aveva corretto la sentenza di patteggiamento del 15/12/2022 (emessa dal medesimo ufficio) inserendo nel dispositivo l'espressione "riqualificati nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 629 cod. pen." in relazione a due reati di estorsione. Il PM sosteneva che tale correzione fosse illegittima perché l'accordo di patteggiamento, pur avendo riconosciuto l'aggravante della pluralità di persone, non richiedeva la riqualificazione nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 629 c.p.; fondava la censura su una diversa interpretazione dell'art. 629, secondo comma, e sulla modifica normativa introdotta dalla legge n. 103/2017 che aveva reso problematico il rinvio alle aggravanti dell'art. 628.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto decisivo che dal verbale d'udienza risultasse espressamente che l'accordo ai sensi dell'art. 444 c.p.p. comprendeva anche la riqualificazione dei fatti ai sensi del primo comma dell'art. 629 c.p.; l'omissione di tale indicazione nel dispositivo della sentenza è stata qualificata come errore materiale e dunque correggibile con l'ordinanza impugnata. La Corte ha ricordato che il giudice che accoglie l'accordo delle parti è vincolato alla qualificazione e alla pena concordate e che la verbalizzazione fa fede fino a querela di falso. Ha altresì osservato che il Procuratore, se riteneva manifesta l'erronea qualificazione, avrebbe potuto avvalersi del rimedio del ricorso per cassazione previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non avendolo fatto, non poteva oggi ottenere l'annullamento per la censura proposta. In conclusione il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento: l'accordo delle parti può comprendere anche la riqualificazione dei fatti e vincola il giudice che lo accoglie; la verbalizzazione dell'accordo fa fede fino a querela di falso.

  • art. 448 c.p.p.

    Prevede il rimedio in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per errori manifesti di qualificazione; il PM avrebbe potuto impugnare la qualificazione ritenuta erronea utilizzando questo rimedio.

  • art. 130 c.p.p.

    Limita il potere di modificare capi essenziali della decisione con il provvedimento di correzione: l'ordinanza di correzione non può cambiare valutazioni discrezionali del giudice, ma può correggere errori materiali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 629 c.p.

    Riguarda le fattispecie aggravate di estorsione; la Corte ha ritenuto che l'accordo abbia espressamente previsto la riqualificazione ai sensi del primo comma e che la correzione del dispositivo recepisca tale riqualificazione.

  • art. 628 c.p.

    terzo, quarto e quinto comma (richiami nella sentenza)

    Il ricorrente richiamava le modifiche normative successive (legge n.103/2017) e sosteneva che il rinvio operato dall'art. 629, secondo comma, dovesse essere interpretato in chiave diversa; la Corte ha ritenuto irrilevante tale argomento rispetto alla correttezza formale della correzione del dispositivo.

  • art. 69 c.p.

    Richiamata come regola sul giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti ai fini della determinazione della cornice edittale; la Corte ha richiamato che la pena concordata può discendere dal giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti.

  • art. 656 c.p.p.

    Citato nel contesto dell'impossibilità, una volta divenuta irrevocabile la condanna, per il PM di emettere l'ordine di esecuzione con sospensione quando determinate circostanze aggravanti siano accertate; menzionato a spiegazione dell'importanza della qualificazione.

  • legge n. 103/2017

    Ha introdotto i commi quarto e quinto nell'art. 628 c.p.; il ricorrente lamentava un difetto di coordinamento del testo rispetto all'art. 629, ma la Corte non ha ritenuto ciò idoneo a invalidare la correzione dell'errore materiale.

  • art. 112 c.p.

    Richiamato nel ricorso ma privo di rilievo concreto nel capo di imputazione; la Corte osserva che non vi è menzione di tale norma nel capo di imputazione.

Massime di principio

  • Se in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti verbalizzano anche una riqualificazione giuridica del fatto, il giudice che accoglie l'accordo è vincolato a quella qualificazione e alla pena concordata; il verbale fa fede sino a querela di falso.
  • Se il dispositivo della sentenza di patteggiamento omette per errore materiale una statuizione concordata e verbalizzata (es. la riqualificazione), il giudice può correggere quell'errore materiale senza modificare un capo essenziale della decisione.
  • Le doglianze sulla corretta qualificazione giuridica dell'accordo devono essere sollevate tempestivamente con gli strumenti di impugnazione previsti (in particolare il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) se si ritiene che sussista un errore manifesto; la mancata impugnazione preclude, in pratica, il riesame in sede successiva.
  • Il potere correttivo non può essere usato per riformare valutazioni discrezionali del giudice o per alterare aspetti essenziali dell'accordo: è limitato alla rettifica di errori materiali o incongruenze formali tra verbale e dispositivo.
  • Prima di concludere o accogliere un accordo che riqualifica i fatti, chi esercita l'azione penale deve valutare il possibile ricorso per cassazione contro una eventuale errata qualificazione; la strategia processuale deve tener conto della rilevanza vincolante della verbalizzazione.

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