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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 589 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Preavviso di fermo amministrativo - Atti di riscossione mediante ruoli - Prescrizione quinquennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della riscossione coattiva e del preavviso di fermo amministrativo, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito. La questione riguarda il termine applicabile alle pretese della Pubblica Amministrazione derivanti dalla notifica di cartelle, ruoli o altri atti di riscossione coattiva, in assenza di un accertamento definitivo del credito mediante sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo.

La decisione

La pretesa della Pubblica Amministrazione è soggetta, in via generale, alla prescrizione quinquennale quando deriva dalla notifica di ruoli o atti di riscossione coattiva e non sia stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo. Pertanto, decorso inutilmente il termine di cinque anni senza validi atti interruttivi, il contribuente può far valere la prescrizione e contestare il preavviso di fermo amministrativo. La decisione, per il principio enunciato, è favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Principio della prescrizione quinquennale delle pretese derivanti da ruoli e atti di riscossione coattiva

    Le pretese della P.A. nelle fattispecie originate da notifica, nei confronti del cittadino, di ruoli o, comunque, di atti di riscossione coattiva, si prescrivono in cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo decreto ingiuntivo.

    La notifica di una cartella o di un altro atto di riscossione non trasforma automaticamente il termine di prescrizione in quello ordinario decennale. Il termine resta quinquennale, salvo che il credito sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva o con decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Per i crediti pubblici riscossi tramite ruoli o atti coattivi, occorre verificare la natura del credito e il termine di prescrizione applicabile; in assenza di un titolo giudiziario definitivo, il termine indicato dal principio è generalmente quinquennale.
  • La notifica di una cartella o di un preavviso di fermo non rende il credito imprescrittibile e non comporta automaticamente la conversione della prescrizione in decennale.
  • È necessario controllare se, nel periodo considerato, siano stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione; in mancanza, il contribuente può eccepire l'estinzione del credito per decorso del termine.
  • La prescrizione deve essere valutata con riferimento a ciascun credito e alla relativa documentazione, inclusi data di notifica, natura del tributo o della sanzione, eventuali impugnazioni e presenza di sentenze definitive o decreti ingiuntivi.
  • Il principio non implica automaticamente l'annullamento di ogni preavviso di fermo: l'esito dipende dalla prova del decorso del termine e dall'assenza di validi atti interruttivi.

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