Cassazione Penale, Sentenza n. 24798/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della confisca del 50% di un immobile e di un'autovettura, sostenendo che l'acquisto dell'immobile era stato coperto da provvista lecita fornita dalla cognata Teresa Capaldo. La difesa ha dedotto l'esibizione di due assegni (17.864 e 9.000 euro) emessi immediatamente prima dell'aggiudicazione e destinati ad Equitalia Polis S.p.a., contestando la valutazione del GIP circa la tardivitá della prova e l'inadeguatezza della documentazione e sostenendo che l'onere probatorio fosse stato erroneamente inteso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già stata oggetto di precedente giudizio di legittimità concernente la stessa ricorrente e pertanto soggetta alla preclusione per giudicato esecutivo, non essendo state addotte circostanze nuove sufficienti. Sul merito la Corte ha condiviso la valutazione del GIP secondo cui non risultava provato che gli assegni fossero stati effettivamente incassati da Equitalia o utilizzati per il pagamento del prezzo, che la mera copia del fronte degli assegni risultava insufficiente, e che mancava qualsiasi documentazione scritta sul prestito e sulle modalità di restituzione. Perciò la difesa non ha dimostrato la legittima provenienza della provvista. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma che consente la confisca per sproporzione in reati associativi; applicata come titolo legittimante la confisca dei beni oggetto del provvedimento definitivo nei confronti del condannato.
art. 665 cod. proc. pen.
Dispositivo invocato dalla ricorrente per censurare l'ordinanza; la Corte tuttavia ha ritenuto le doglianze non idonee a superare il precedente giudicato esecutivo.
art. 12-sexies d.lgs. 8 giugno 1992, n. 306
Norma del decreto antimafia citata in relazione alle misure ablative e agli strumenti probatori relativi alla provenienza dei beni; posta a fondamento del quadro normativo della confisca per sproporzione.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato nei principi sul giudicato nei processi di cognizione ed estensibile all'esecuzione come criterio di preclusione di questioni già decise.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce la preclusione, con inammissibilitá, alla riproposizione delle medesime questioni già esaminate ed impugnate senza esito; applicato per dichiarare inammissibile la riproposizione di argomentazioni già valutate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018 (Salanitro)
Principio secondo il quale l'accensione di un mutuo non dimostra di per sé la lecita provenienza della provvista; l'onere difensivo richiede elementi concreti che dimostrino disponibilità di risorse lecite sufficienti.
Sezioni Unite n. 40151 del 19/04/2018 (Avignone)
Precisazione sul giudicato esecutivo: la preclusione opera sulle questioni dedotte e decise, ma non impedisce la riproposizione se sono allegati fatti nuovi o deduzioni non valutate in precedenza.
Altre pronunce di legittimità citate (Sez. 1, n. 12746 del 16/11/2021; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio della preclusione debole del giudicato esecutivo e della necessità di elementi nuovi per superare un precedente rigetto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di condizioni che giustificano l'esclusione dell'obbligo di contribuzione a titolo di ammende; qui non applicabile per l'assenza dei presupposti.
Massime di principio
- Se una questione relativa alla revoca di confisca è già stata decisa con provvedimento suscettibile di impugnazione e senza esito, la riproposizione delle medesime argomentazioni è inammissibile salvo che non siano addotti fatti nuovi o elementi non valutati in precedenza.
- La mera produzione di copie del fronte di assegni o la sola dichiarazione di una terza persona che attesta di aver fornito la provvista non sono di per sé idonee a dimostrare la reale dazione dei fondi né il loro incasso dal destinatario; sono necessari documenti bancari che provino il trasferimento e l'effettivo utilizzo per il pagamento.
- Quando si deduce che un bene è stato acquistato con somme fornite da terzi, grava sull'opponente l'onere di allegare elementi concreti e verificabili circa la provenienza lecita e le modalità di trasferimento delle somme, nonché eventuali prove sulle modalità di restituzione se si sostiene si sia trattato di prestito.
- L'acquisto tramite mutuo non prova automaticamente la lecita provenienza della provvista usata per il pagamento iniziale; occorre dimostrare la disponibilità di risorse lecite sufficienti a sostenere l'operazione nel tempo.
- Per evitare la preclusione per giudicato esecutivo è necessario dimostrare che le nuove argomentazioni o i nuovi fatti non sono semplicemente una ripetizione di quanto già valutato, ma apportano elementi realmente nuovi e decisivi.
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