Ordinanza del 15/07/2026 n. 23264 - Corte di Cassazione
Riscossione - Cartella esattoriale - PEC da indirizzo non istituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione rigetta il ricorso contro la cartella esattoriale e afferma che la notifica via PEC da parte della P.A. non è nulla se proveniente da un indirizzo istituzionale rinvenibile sul sito, anche se non nei pubblici elenchi, quando il destinatario ha potuto difendersi senza incertezze. Confermata anche la legittimità della difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro, la validità delle notifiche postali delle cartelle e l’inammissibilità dell’ultimo motivo per difetto di specificità.
Riscossione: validità notifica cartella via PEC da indirizzo non istituzionale
Notifica PEC della cartella esattoriale e difesa dell’Agenzia della riscossione
Il provvedimento riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una decisione della Corte d’Appello di Milano in materia di riscossione di contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense. La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso, affrontando soprattutto i profili relativi alla validità della rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla regolarità delle notifiche, anche a mezzo PEC e tramite servizio postale.
Vicenda processuale
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 20 aprile 2022 n. 270, aveva rigettato l’appello principale di A.A. e dichiarato improcedibile l’appello incidentale della Cassa Forense per un profilo connesso alla notifica. Era stata confermata la decisione del Tribunale di Milano, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso, limitatamente alla prescrizione delle sanzioni relative agli anni 2004 e 2005.
A.A. proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; resistevano con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Cassa Forense.
Primo motivo: difesa tecnica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
La ricorrente sosteneva la nullità della sentenza per asserita illegittimità della costituzione in giudizio di Ader tramite avvocato del libero foro.
La Corte dichiara il motivo infondato e ribadisce che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
- si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla Convenzione e nelle ipotesi di conflitto o di questioni di massima o di notevole rilievo economico;
- può avvalersi di avvocati del libero foro, senza formalità e senza necessità della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, negli altri casi e quando l’Avvocatura dello Stato non sia disponibile.
Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30008/2019, secondo cui la scelta del patrocinio implica implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di prova specifica. Pertanto, la difesa tecnica di Ader affidata a un legale esterno è ritenuta pienamente legittima.
Secondo motivo: notifica PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi
La ricorrente contestava la notifica della cartella a mezzo PEC, sostenendo che il mittente dovesse utilizzare un indirizzo risultante da pubblici registri ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994.
La Corte rigetta anche tale censura, richiamando il principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 16979/2022: la notifica eseguita da una pubblica amministrazione mediante un indirizzo PEC istituzionale rinvenibile sul sito internet dell’ente, anche se non presente nei pubblici elenchi, non è nulla quando il destinatario sia stato comunque posto in condizione di difendersi compiutamente e senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto.
Viene precisato che:
- la regola più rigorosa dell’art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati;
- per le notifiche nei confronti della P.A. può essere utilizzato anche l’indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;
- la maggiore rigidità formale in materia di notifiche digitali riguarda soprattutto l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente.
Con specifico riferimento alla riscossione, la Corte richiama anche Cass. n. 18684/2023 e Cass. n. 15710/2025, affermando che l’estraneità dell’indirizzo del mittente al registro INI-PEC non esclude di per sé la riferibilità della notifica all’agente della riscossione. È onere del contribuente allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Terzo e quarto motivo: notifiche delle cartelle prodromiche e prescrizione
Con i motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, la ricorrente contestava la validità delle notifiche degli atti prodromici all’intimazione, sostenendo la necessità di una seconda raccomandata informativa e, in difetto, l’erroneità del calcolo della prescrizione.
La Corte ritiene infondati i motivi, chiarendo che la notifica della cartella esattoriale eseguita dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973:
- si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario;
- non richiede relata di notifica né ulteriori adempimenti;
- non implica la ricerca di consegnatari preferenziali né l’invio di una successiva raccomandata informativa;
- segue le regole del servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890/1982.
La prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione della relata e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella. Inoltre, la cartella una volta recapitata all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 c.c., salvo prova contraria dell’impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.
Ne deriva che gli atti interruttivi della prescrizione risultavano validi e che il termine prescrizionale dei contributi alla Cassa Forense era comunque decennale ai sensi dell’art. 66 della legge n. 247/2012.
Quinto motivo: inammissibilità per difetto di specificità
L’ultimo motivo, formulato in relazione a pretesa violazione della legge n. 689/1981 e dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, viene dichiarato inammissibile per carenza di specificità.
La Corte osserva che il ricorrente non aveva indicato con precisione quali errori della sentenza impugnata si intendessero censurare, nonostante nel giudizio di cassazione il motivo debba essere specifico e condizionare il devolutum. Inoltre, la presunta violazione della legge n. 689/1981 è ritenuta estranea alla materia della riscossione mediante ruolo.
Esito finale e spese
Il ricorso viene rigettato. La ricorrente è condannata a rifondere le spese di lite in favore sia di Ader sia della Cassa Forense, liquidate in Euro 4.000,00 per ciascuna parte, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali e accessori di legge nei confronti della Cassa Forense, oltre spese prenotate a debito nei confronti di Ader.
La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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