Cassazione Penale, Ordinanza n. 31651/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non superassero la soglia di ammissibilità perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dalla Corte d'appello con motivazione логicamente coerente e aderente agli atti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato una istanza di revisione. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l’erronea valutazione degli elementi posti a base della richiesta di revisione e la sussistenza di un contrasto tra due giudicati relativi al medesimo contesto storico, segnatamente una rapina ai danni di una tabaccheria, contrasto che egli riteneva idoneo a fondare la revisione. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze miravano a una nuova valutazione della capacità dimostrativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito e che il supposto elemento di divergenza tra le decisioni derivava, in realtà, dalla diversità dei riti processuali: in un procedimento ordinario alcuni tabulati erano stati acquisiti ma ritenuti non utilizzabili, mentre nell’altro, celebrato con rito abbreviato, quegli stessi tabulati erano stati espressamente valutati e avevano rafforzato il quadro indiziario. Il ricorso non censurava quindi una reale incompatibilità dei fatti storici accertati, ma pretendeva una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
non emerge una specifica interpretazione; la sentenza applica il principio generale di inammissibilità del ricorso che mira a una rivalutazione del merito.
è richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione o dell'errore di diritto, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- L'istanza di revisione non può essere accolta quando il preteso contrasto tra decisioni dipenda soltanto dalla diversa estensione del materiale probatorio utilizzabile nei diversi procedimenti o dalla diversa scelta del rito, senza un'effettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando non presenti fratture logiche e sia coerente con gli elementi acquisiti, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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