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Sentenza

Sentenza n. 3779/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di CASERTA Cat. 6F/PASI del 7.10.2022, notificato in data 11.10.2022, con il quale il Questore della Provincia di Caserta respingeva l'istanza prodotta dal Sig. -OMISSIS- volta ad ottenere il rinnovo di licenza di porto d'armi per uso caccia (v. allegato n. 1) e di qualunque altro atto preordinato connesso, presupposto e/o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202205890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia fondato su una condanna per furto aggravato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego di rinnovo della licenza, sostenendo che la condanna per furto di energia elettrica riguardava una condotta posta in essere quando egli era amministratore della società da appena quaranta giorni e che, pertanto, la responsabilità fosse sostanzialmente oggettiva. Richiamava inoltre la sospensione della pena e la concessione delle attenuanti generiche, deducendo che non fosse possibile desumere la sua inaffidabilità nel maneggio delle armi dalla sola condanna. Nel corso del giudizio precisava che la Corte d'Appello di Napoli, con successiva sentenza, aveva dichiarato il non luogo a procedere per improcedibilità dovuta a difetto di querela, chiedendo che tale sopravvenienza fosse valutata ai fini dell'annullamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi non è una mera autorizzazione di polizia, ma un titolo permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi; l'autorità di pubblica sicurezza esercita quindi un potere finalizzato alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico. In via generale tale valutazione è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su condotte sintomatiche di scarsa affidabilità non accompagnate da una condanna penale. Tuttavia, con riferimento al caso concreto, la condanna alla pena detentiva per il reato di furto, rientrante tra quelli indicati dall'art. 43 T.U.L.P.S., costituisce causa ostativa assoluta al rilascio della licenza, rendendo il diniego sostanzialmente vincolato e non lasciando margini di apprezzamento all'Amministrazione. La successiva sentenza di improcedibilità per difetto di querela non incide sulla legittimità originaria dell'atto, che deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; essa potrà eventualmente essere considerata dall'Amministrazione in occasione di una nuova istanza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale disposizione che sancisce il generale divieto di portare e detenere armi, rispetto al quale il porto d'armi opera in deroga.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    Richiamato quale conferma del generale divieto relativo al porto e alla detenzione di armi.

  • artt. 11 e 138 T.U.L.P.S.

    Consentono di fondare il giudizio di inaffidabilità anche su vicende non necessariamente sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza e genericamente non riconducibili a buona condotta.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    In tema di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, la condanna alla pena detentiva per il reato di furto, rientrante tra quelli indicati dall'art. 43, comma 1, T.U.L.P.S., integra causa ostativa assoluta al rilascio del titolo, senza che residui in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità.

    La condanna alla pena detentiva per il furto costituisce causa ostativa assoluta al rilascio del titolo; il diniego ha natura sostanzialmente vincolata, in applicazione della valutazione legislativa preventiva di pericolosità ai fini dell'uso delle armi.

Massime di principio

  • Il porto d'armi costituisce un titolo permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi; il suo rilascio o rinnovo è pertanto subordinato a una verifica dell'affidabilità del richiedente in funzione della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
  • In via generale, l'autorità di pubblica sicurezza può negare il porto d'armi sulla base di condotte sintomatiche di scarsa affidabilità anche quando esse non abbiano dato luogo a una condanna penale o a una misura di pubblica sicurezza.
  • La condanna alla pena detentiva per il reato di furto, rientrante tra i reati indicati dall'art. 43 T.U.L.P.S., costituisce causa ostativa assoluta al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi e rende il diniego sostanzialmente vincolato, senza margini di discrezionalità amministrativa.
  • La legittimità del diniego di un titolo di polizia deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto; una successiva sentenza penale di improcedibilità non determina l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento, ferma la sua possibile valutazione in una nuova istanza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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