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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21058/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata (nei confronti di Domenico Sciglitano) per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla proporzionalità e adeguatezza della misura nonché alla mancata valutazione delle specifiche prove difensive che, secondo la difesa, avrebbero consentito l'applicazione di misure meno afflittive (in particolare gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre nel comune di Brancaleone, luogo distante dai fatti contestati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati ex art. 74 D.P.R. 309/1990 e ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato gli elementi difensivi, motivando la scelta del carcere sulla base della pericolosità dell'indagato e del contesto criminoso. La Corte ha osservato che la difesa si è limitata a esprimere una valutazione contraria senza fornire elementi nuovi idonei a superare la presunzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; è disposta la trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Reato in materia di stupefacenti che, per la sua gravità e il contesto, rientra tra quelli cui si applica la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., favorendo l'adozione della custodia cautelare in carcere salvo prova contraria.

  • art. 275 c.p.p., comma 3 (come modificato dalla legge 16/4/2015 n.47)

    Introduce una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia carceraria per i reati indicati; tale presunzione può essere superata solo mediante elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure meno afflittive.

  • art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c

    Per i reati coperti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, non è necessario motivare l'ordinanza anche in relazione al tempo trascorso dalla commissione del fatto; il 'tempus commissi delicti' resta invece elemento significativo per reati non coperti da presunzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p. (comma 1 ter e 1 bis)

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, affinché siano adottati gli adempimenti previsti per il regime detentivo.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 (richiamato nella fase di conclusioni)

    Riferimento procedurale relativo alla formulazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero nei termini previsti dal decreto; non ha inciso direttamente sul merito cautelare della decisione.

Massime di principio

  • Per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la difesa deve quindi produrre elementi concreti e specifici per superarla; mere argomentazioni generiche o discordi opinioni sono insufficienti.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: se il tribunale ha motivato logicamente e affrontato gli elementi difensivi, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso se la critica si limita a un contrasto valutativo.
  • La proposta di misure alternative (es. arresti domiciliari in un comune diverso) richiede dimostrare che non sussistono rischi di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato; l'indicazione del luogo da sola non è sufficiente.
  • La discrezionalità del giudice del merito nella valutazione della pericolosità e del contesto criminoso è ampia; per superarla è necessario esibire prove nuove e rilevanti non valutate dai giudici.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in cassazione possono essere disposte condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; occorre valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate.
  • Quando il giudice del merito affronta esplicitamente e motivatamente gli argomenti difensivi, il rimedio straordinario della cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione di merito; la difesa deve concentrarsi sulla produzione di elementi nuovi in grado di incardinare profili di illegittimità formale o di violazione di legge.

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