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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27022/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione statale)

La controversia

Il Comune aveva chiesto il pagamento del residuo contributo statale per compensare i minori introiti ICI, relativi agli anni d’imposta 2001-2009 (spettanze 2002-2010), derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali di fabbricati di categoria D. Aveva richiesto complessivamente euro 1.013.244,07; il Ministero dell’Interno aveva riconosciuto euro 933.616,53. Il Tribunale di Torino, con sentenza 27 aprile 2020 n. 1446, aveva condannato i Ministeri a pagare la differenza di euro 79.627,54, oltre accessori e spese; la Corte d’appello di Torino, con sentenza 30 marzo 2022 n. 353, aveva confermato la condanna, compensando le spese dei due gradi. I giudici di merito avevano ritenuto che, per verificare il superamento delle soglie previste per il contributo, dovesse considerarsi il minor gettito complessivo riferibile ai fabbricati D passati all’autodeterminazione, senza escludere quelli già considerati negli anni precedenti, anche quando il contributo fosse stato consolidato. Con unico motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i Ministeri hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 64 della legge n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197/2002. Hanno sostenuto che il minor gettito già compensato e consolidato nei trasferimenti statali non potesse essere computato nuovamente negli anni successivi, poiché la compensazione definitiva lo neutralizza. Il Comune è rimasto intimato in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini precisati in motivazione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che le soglie di euro 1.549,37 e dello 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno devono essere verificate escludendo il minor gettito già compensato con trasferimenti erariali consolidati. Per contro, nel calcolo del minor introito dell’anno devono essere inclusi anche i minori gettiti derivanti da autodeterminazioni di anni precedenti che non siano stati compensati e consolidati, oltre a quelli originati dalle autodeterminazioni presentate nell’anno. Il giudice di rinvio dovrà compiere gli accertamenti necessari applicando tale criterio. La Corte non ha liquidato le spese di cassazione, rimettendone la regolazione al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 64, l. 23 dicembre 2000, n. 388

    I trasferimenti statali agli enti locali previsti dall'art. 64, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal d.m. 1° luglio 2002, n. 197, diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati.

    Il contributo compensativo è dovuto solo se il minor introito supera entrambe le soglie: euro 1.549,37 e lo 0,5% della spesa corrente prevista per l’anno. Per verificare il superamento si esclude il gettito già compensato e consolidato; si computano invece i minori introiti dell’anno e quelli di anni precedenti rimasti non compensati.

  • art. 2, d.m. 1° luglio 2002, n. 197

    L'art. 2, comma 4, secondo periodo, d.m. 197/2002 conferma la correttezza di tale conclusione, laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.»

    Il riferimento regolamentare all’importo complessivo del minor gettito, senza limitazione alle autodeterminazioni presentate per la prima volta nell’anno, consente di includere anche le perdite non compensate maturate in anni precedenti. Restano esclusi gli importi già stabilmente compensati e consolidati.

Massime di principio

  • I trasferimenti statali destinati a compensare i minori introiti comunali ICI causati dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D spettano solo se il minor introito supera entrambe le soglie previste: euro 1.549,37 e lo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno.
  • Nel verificare il superamento delle soglie annuali, non si computano i minori gettiti già compensati mediante trasferimenti erariali consolidati, perché la compensazione stabilmente attribuita neutralizza economicamente quella perdita.
  • La mancata compensazione di un minor gettito in un anno per il mancato superamento delle soglie non ne comporta l’esclusione dal calcolo negli anni successivi: in ciascun anno si considerano sia le nuove perdite sia quelle pregresse ancora non compensate e non consolidate.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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