Ordinanza n. 438/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca di nulla osta all'ingresso di lavoratori extracomunitari subordinati stagionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale di lavoratori extracomunitari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso di lavoratori extracomunitari subordinati stagionali. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata effettuata presso caselle PEC della Prefettura di Catania, anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, della l. 3 aprile 1979, n. 103. Poiché l'Avvocatura dello Stato non si è costituita per l'amministrazione, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha assegnato al ricorrente quindici giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per rinnovare la notificazione del ricorso presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, e ulteriori sette giorni per depositare la prova dell'avvenuta notificazione. Ha espressamente ricordato che i termini assegnati dal giudice sono perentori ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.a. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 41, comma 3, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata nei confronti dell'amministrazione secondo le forme previste per la notificazione agli enti pubblici; il TAR ha richiesto la rinnovazione della notificazione presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.
art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.
Applicato, nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 132/2018 e 148/2021, quale disciplina della rinnovazione della notificazione del ricorso.
art. 144, comma 1, c.p.c.
Richiede, per la notificazione agli enti pubblici, il rispetto delle forme previste dalla disciplina speciale applicabile; nel caso concreto, la notificazione doveva essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato.
art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Individua l'Avvocatura dello Stato quale sede presso cui notificare gli atti giudiziari relativi alle amministrazioni dello Stato.
art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103
Estende ai giudizi amministrativi il richiamo alla disciplina sulla notificazione agli enti rappresentati dall'Avvocatura dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, c.p.a.
I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori
Il termine di quindici giorni per la rinnovazione della notificazione e quello successivo di sette giorni per il deposito della prova sono perentori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo è notificato a un'amministrazione dello Stato presso una casella PEC dell'amministrazione anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, e l'Avvocatura non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione secondo le forme prescritte.
- I termini assegnati dal giudice amministrativo per rinnovare la notificazione del ricorso e per depositare la prova dell'adempimento sono perentori, salvo diversa previsione normativa o giudiziale; la loro inosservanza può impedire la prosecuzione del giudizio.
- La rilevata irregolarità della notificazione, ove il giudice disponga la rinnovazione, non determina immediatamente la definizione del giudizio, ma comporta il rinvio della trattazione, anche cautelare, alla verifica dell'adempimento dell'ordine di rinnovazione.
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