Sentenza n. 4009/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per la dichiarazione di illegittimità -previa tutela cautelare - del silenzio serbato in ordine all'istanza del 4/9/2025, per la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto per motivi di studio; E PER LA CONDANNA a provvedere ntro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 cpa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento presso l'ambasciata per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità dell'inerzia del Ministero e dell'Ambasciata, che avevano rifiutato di fissare un appuntamento necessario a presentare e formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Ha chiesto che l'amministrazione fosse condannata a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nell'epigrafe era stata inoltre preannunciata una domanda risarcitoria, non sviluppata nel ricorso e successivamente oggetto di rinuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'appuntamento presso l'ambasciata è stato concesso e il ricorrente ha così ottenuto quanto richiesto: essere posto in condizione di presentare la domanda di rilascio del visto. Il giudice ha precisato che il termine di novanta giorni per la decisione sulla domanda, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dalla fissazione dell'appuntamento; l'amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Nulla è stato disposto sulla domanda risarcitoria, poiché non era stata sviluppata nell'atto introduttivo ed era stata successivamente rinunciata. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata e del conseguente contenzioso.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
nomina di un Commissario ad acta
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta nell'azione avverso il silenzio, ma la richiesta non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
il termine di 90 giorni per provvedere decorre dalla presentazione della domanda
Il termine per provvedere sulla richiesta di visto decorre dalla presentazione della domanda, non dalla richiesta di fissazione dell'appuntamento; l'amministrazione deve tuttavia fissare tempestivamente l'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio relativa alla richiesta di un visto d'ingresso, la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda costituisce un adempimento dovuto e deve essere assicurata tempestivamente dall'amministrazione consolare su richiesta dell'interessato.
- Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla sua effettiva presentazione e formalizzazione, resa possibile dalla fissazione dell'appuntamento, e non dalla precedente richiesta di ottenere l'appuntamento.
- Se, nelle more del giudizio promosso contro l'inerzia amministrativa, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto e il ricorrente dichiara di avere ottenuto quanto sollecitato, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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