Cassazione Penale, Sentenza n. 19411/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carpi impugnava l'ordinanza del 25/07/2025 che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua istanza di riconoscimento della continuazione fra reati. Denunciava (1) violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione poiché, secondo il ricorrente, la sentenza rescindente (che aveva annullato una precedente ordinanza per difetto di motivazione circa gli aumenti per i reati satellite) avrebbe imposto un vincolo che il giudice dell'esecuzione avrebbe eluso: l'ordinanza sopravvenuta del 10/03/2025 non avrebbe infatti risolto le criticità censurate né motivato sugli aumenti per la continuazione; (2) vizio di motivazione e rappresentazione distorta della sequenza temporale dei provvedimenti, poiché il giudice avrebbe indicato erratamente la data di irrevocabilità della sentenza del 10/03/2025 (dichiarando il passaggio in giudicato il 28/03 invece del 26/03/2025), senza valutare concretamente il contenuto della pronuncia contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto applicabile, anche in sede esecutiva e alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, il divieto di un secondo giudizio sancito dall'art. 649 c.p.p. (principio del bis in idem). Pertanto il ricorso non poteva essere accolto perché la pronuncia impugnata si poneva nell'ambito del divieto di rinnovare decisioni già divenute definitive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma cui sarebbe stata data violazione (per presunta elusione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente), ma la Corte non ha ritenuto decisiva la questione ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
art. 649 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa norma come espressione del divieto di un secondo giudizio (principio del bis in idem) applicabile anche nella fase esecutiva e alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, giustificando così la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) vale anche nella fase esecutiva: se una questione è già stata decisa con provvedimento divenuto definitivo, non è proponibile un duplicato di giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.
- Se una sentenza di merito o un'ordinanza è stata annullata e poi si è pronunciato un diverso giudice dell'esecuzione con provvedimento che ha rideterminato la pena e ha acquisito efficacia irrevocabile, le istanze analoghe diventano inammissibili per effetto del divieto di bis in idem.
- Quando si censura la mancata o insufficiente motivazione di un provvedimento 'rimediale' (es. ordinanza sopravvenuta dopo annullamento), è necessario dimostrare che il nuovo provvedimento non ha effettivamente sanato le carenze indicate dalla sentenza rescindente; altrimenti il giudice della legittimità o dell'esecuzione può ritenere il tema già risolto.
- La cronologia e la data di irrevocabilità sono fattori decisivi: contestare la validità di una pronuncia per effetto della decorrenza del giudicato richiede prova puntuale delle date di pubblicazione e passaggio in giudicato, perché errori su tali date possono incidere sull'ammissibilità delle impugnazioni.
- In situazioni simili è utile valutare: (a) se esiste un provvedimento definitivo che ha già rideterminato le pene; (b) se la pronuncia che si contesta ha effettivamente sanato le vizi precedenti; (c) se il rimedio invocato è idoneo e non configura un tentativo di rinnovare un giudizio già definito.
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