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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 6497 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Impugnabilita' ruolo - Art. 12 comma 4 bis d.P.R. n. 602/2973-Applicabilita' ai processi pendenti-Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte Suprema, Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283/2022 ha ritenuto che l'art. 3-bis del d.l. 21/10/2021, n. 146 (che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973) si applica anche ai processi pendenti. In altri termini la modifica, considerata di natura processuale, trova applicazione ai procedimenti in corso alla sua entrata in vigore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questione sull'applicabilità dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29/9/1973 n. 602, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21/10/2021 n. 146 (convertito con L. 17/12/2021 n. 215), ai procedimenti tributari già pendenti alla data di entrata in vigore della norma; in sostanza se la modifica normativa, che disciplina l'impugnabilità del ruolo, fosse applicabile retroattivamente o soltanto ai nuovi procedimenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis

    Il comma 4-bis, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), è stato interpretato come norma processuale applicabile ai procedimenti pendenti.

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    La disposizione di conversione/novellazione che ha introdotto il comma 4-bis è stata considerata efficace anche sulle pendenze processuali, secondo la valutazione delle Sezioni Unite.

  • Cass. SS.UU. 26283/2022

    Giudicato di legittimità che stabilisce il principio sull'applicabilità ai procedimenti pendenti della modifica normativa in tema di impugnabilità del ruolo.

Massime di principio

  • Le modifiche normative di natura processuale possono essere applicate ai procedimenti già pendenti salvo diversa specifica disposizione transitoria o diversa incidenza su diritti sostanziali acquisiti.
  • Per verificare l'applicabilità di una nuova norma a un processo in corso occorre accertare la natura della norma (procedurale vs sostanziale): le norme processuali più spesso si considerano applicabili alle pendenze, quelle sostanziali normalmente non retroagiscono.
  • Controllare sempre la presenza di clausole transitorie nella legge di conversione o nel testo normativo che escludano espressamente l'applicazione alle pendenze: in assenza di tali clausole prevale l'applicazione alle cause pendenti se la norma è processuale.
  • Se l'applicazione retroattiva della norma processuale lede situazioni giuridiche consolidate o legittime aspettative del contribuente, valutare azioni di impugnazione costituzionale o altre eccezioni fondate su principi costituzionali (es. tutela del diritto di difesa, ragionevole durata del processo, divieto di retroattività lesiva).
  • In casi concreti agire tempestivamente: adeguare le strategie processuali alla nuova disciplina e, se necessario, proporre rimedi cautelari o incidenti processuali per preservare posizioni che potrebbero risultare svantaggiate dall'applicazione della nuova norma.

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