Cassazione Civile, Ordinanza n. 30541/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che, in appello, aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo il pagamento dell'imposta da parte di un coobbligato. In primo grado la CTP di Roma aveva rigettato il ricorso contro un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 2013. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere e pronunciando sulle spese, avrebbe considerato solo il giudizio di appello e non l'intero procedimento; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 15 d.lgs. 546/1992, lamentando l'erronea compensazione delle spese limitatamente al grado di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che il riferimento della CTR al solo grado di appello, sia in motivazione sia in dispositivo, implicava la volontà di lasciare ferma la statuizione sulle spese del primo grado; ciò era legittimo perché il fatto decisivo del pagamento dell'imposta da parte di un coobbligato era emerso solo in appello. Ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese ex art. 46 d.lgs. 546/1992 e art. 15 dello stesso decreto richiede una valutazione complessiva della lite, e che nella specie vi era soccombenza reciproca, essendo stato accolto solo uno dei motivi di gravame per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario consente la cessazione della materia del contendere e, ai fini delle spese, rinvia al regime dell'art. 15 del medesimo decreto, richiedendo una valutazione complessiva della lite.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Le spese di lite nel processo tributario possono essere compensate o regolate secondo la valutazione complessiva della controversia, in coerenza con il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza e può essere pronunciata anche d'ufficio come statuizione accessoria.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa nei casi previsti dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve comunque regolare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando il fondamento originario della domanda.
- La condanna alle spese è una conseguenza accessoria della decisione e può essere pronunciata anche d'ufficio, senza necessità di una richiesta espressa della parte vittoriosa.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede una valutazione complessiva della lite e può essere giustificata dalla soccombenza reciproca, intesa come pluralità di domande o motivi reciprocamente accolti e rigettati, oppure come accoglimento solo parziale della domanda.
- Il richiamo del giudice di appello al solo grado impugnatorio non comporta automaticamente una revisione della statuizione sulle spese del primo grado, se dal contesto emerge la volontà di lasciarla ferma.
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