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Parere

Parere n. 1030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, proposto dalla sig.ra Maria Rosaria D'Aniello;

Giustizia amministrativa201208205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del d.m. 10 settembre 2010, n. 249, e del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, in materia di formazione iniziale dei docenti e graduatorie a esaurimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del d.m. n. 249 del 2010 e del d.m. n. 42 del 2009. Il d.m. n. 249 del 2010 è stato contestato per l'introduzione del tirocinio formativo attivo, ritenuto lesivo delle posizioni di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti validi ai fini dell'insegnamento. Il d.m. n. 42 del 2009 è stato censurato per avere previsto, nell'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, l'inserimento in coda in altre province, anziché secondo il punteggio maturato. L'Amministrazione ha eccepito la tardività parziale e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La Sezione ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile carenza di interesse a ricorrere, poiché gli atti impugnati erano atti generali e non risultava né la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria né l'impugnazione di un concreto provvedimento di collocamento deteriore.

Il parere

La Sezione ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Gli atti impugnati disciplinano in via generale la formazione iniziale degli insegnanti e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Secondo la giurisprudenza richiamata, gli atti generali sono direttamente impugnabili quando producono una lesione immediata; quando invece la lesione è soltanto potenziale, l'interesse a ricorrere sorge con l'atto applicativo concretamente lesivo. Anche quando l'atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione. Nel caso esaminato, le contestazioni riguardavano esclusivamente il punteggio e il posizionamento in graduatoria, la cui effettiva incidenza sarebbe stata conoscibile solo dopo la valutazione dei titoli propri e degli altri aspiranti. Non risultando la partecipazione alla procedura né l'adozione e l'impugnazione di un provvedimento di collocamento deteriore, mancava l'interesse concreto e attuale necessario per il ricorso straordinario. La Sezione ha inoltre rilevato che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in altro procedimento, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, ritenuto innovativo e retroattivo e contrario all'art. 3 Cost., con conseguente riaffermazione del principio dell'inserimento a pettine.

Osservazioni

Interesse a ricorrere contro atti generali

Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e direttamente imputabile all'atto; se la lesione è meramente potenziale o futura, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto applicativo concretamente lesivo.

Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo

Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'eventuale provvedimento applicativo che concretizza il pregiudizio.

Mancata prova della partecipazione e del collocamento deteriore

Non risultando la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né l'adozione di un provvedimento di collocamento deteriore, non sono integrate le condizioni processuali per la sussistenza dell'interesse concreto e attuale a ricorrere.

Sopravvenuto annullamento del d.m. n. 42 del 2009

Il d.m. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua in altro procedimento, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina legislativa sull'inserimento in coda; tale circostanza costituiva un'ulteriore ragione ostativa alla decisione del gravame nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Richiamato dall'Amministrazione in relazione alla possibile mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.

  • art. 1, comma 605, lett. c), legge 296/2006

    ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità

    La disposizione è posta a fondamento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, nell'ambito delle misure dirette a fronteggiare il precariato storico.

  • art. 2, comma 416, legge 244/2007

    È la base legislativa richiamata dal d.m. n. 249 del 2010 per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.

  • d.m. 10 settembre 2010, n. 249

    Disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti e introduce il tirocinio formativo attivo.

  • d.m. 8 aprile 2009, n. 42

    Disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; la parte relativa all'inserimento in coda è stata ritenuta illegittima e già annullata in altro procedimento.

  • art. 1, comma 4-ter, d.l. 134/2009, convertito dalla legge 167/2009

    La disposizione, qualificata come interpretativa, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché avente portata innovativa e retroattiva e perché introduceva una disciplina derogatoria rispetto all'inserimento a pettine.

  • art. 3 Costituzione

    La Corte costituzionale ha ritenuto violato il principio di uguaglianza dalla disciplina retroattiva e derogatoria sull'inserimento in coda.

  • art. 120, primo comma, Costituzione

    È richiamato quale principio costituzionale connesso alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, ostacolata indirettamente dalla disciplina derogatoria dell'inserimento in coda.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per carenza delle condizioni processuali relative all'interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; quando la lesione dipende da successive operazioni applicative, l'interesse a ricorrere sorge solo con l'atto applicativo concretamente lesivo.
  • Nelle procedure concorsuali o selettive disciplinate da un atto generale, il ricorrente deve dimostrare la partecipazione alla procedura e impugnare l'eventuale esito o atto applicativo sfavorevole, se la lesione dedotta riguarda il punteggio o il posizionamento e non l'esclusione dalla procedura.
  • La mera potenzialità di un pregiudizio derivante dalle regole generali di valutazione non integra un interesse concreto e attuale quando l'effettiva incidenza della regola dipende dalla valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri partecipanti.
  • Una disciplina legislativa qualificata come interpretativa, ma avente contenuto innovativo e retroattivo e derogatorio rispetto alla regola ordinamentale vigente, può essere dichiarata costituzionalmente illegittima; nel caso esaminato, la rimozione della disciplina sull'inserimento in coda ha comportato la riaffermazione del principio dell'inserimento a pettine.

Impugnazione di atti generali sulle graduatorie a esaurimento e sulla formazione iniziale dei docenti

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente nei confronti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il ricorso era diretto contro una nota direttoriale, il d.m. 10 settembre 2010, n. 249, sulla formazione iniziale degli insegnanti, e il d.m. 8 aprile 2009, n. 42, sull'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.

Svolgimento del procedimento

L'Amministrazione aveva segnalato la possibile tardività parziale del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, esprimendosi comunque per l'infondatezza nel merito. Nel 2014 la Sezione aveva richiesto una relazione istruttoria integrativa sulla data di notifica del ricorso all'Amministrazione e su ogni altro elemento utile. Tale richiesta è rimasta senza riscontro. La Sezione ha ritenuto tuttavia sufficienti gli atti disponibili per definire la controversia.

Censure rivolte agli atti impugnati

Il d.m. n. 249 del 2010 è stato contestato per l'introduzione del tirocinio formativo attivo, corso obbligatorio con esame finale diretto al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. La ricorrente ha sostenuto che la nuova disciplina non avrebbe adeguatamente considerato la posizione di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti dallo Stato e utilizzati dall'Amministrazione ai fini dell'insegnamento.

Il d.m. n. 42 del 2009 è stato contestato per avere previsto, nell'aggiornamento delle graduatorie, la possibilità di inserimento in altre province dopo l'ultima posizione della III fascia, secondo il meccanismo dell'inserimento in coda e non in base al punteggio maturato.

Interesse a ricorrere contro gli atti generali

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando ledono immediatamente le posizioni soggettive dei destinatari. Negli altri casi, l'interesse a ricorrere si consolida soltanto con l'adozione dell'atto applicativo che rende concreta e attuale la lesione.

Quando l'atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale, il ricorrente deve inoltre presentare domanda di partecipazione, in modo da differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo, e impugnare l'atto a valle che abbia concretamente applicato la clausola ritenuta illegittima. La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1448, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9406, Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6463, e Cons. Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4.

Applicazione al caso concreto

Entrambi gli atti impugnati sono stati qualificati come atti generali che disciplinano l'aggiornamento e l'inserimento, limitato ed eccezionale, nelle graduatorie a esaurimento. Le clausole contestate non impedivano in assoluto l'inserimento, né avevano carattere espulsivo. Esse potevano incidere sul posizionamento in graduatoria, ma l'entità del pregiudizio sarebbe stata conoscibile soltanto dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti.

Dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure l'adozione di un provvedimento concreto di collocamento deteriore, né la sua impugnazione. Le contestazioni erano quindi rimaste concentrate sull'atto generale e sulla disciplina astratta del punteggio, senza dimostrazione della partecipazione alla procedura e della concreta lesione della posizione individuale.

Per tale ragione, la Sezione ha ritenuto insussistente l'interesse concreto e attuale necessario per la proposizione del ricorso straordinario.

Disciplina dell'inserimento in coda e precedente annullamento

La Sezione ha aggiunto che il d.m. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010. In quel procedimento era stata valorizzata la sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, introdotto dalla legge di conversione n. 167 del 2009.

La Corte costituzionale aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, avesse portata innovativa e retroattiva e introducesse, per un biennio, una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine. Tale regola costituiva l'assetto ordinamentale ordinario e risultava collegata anche alla libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale, tutelata dall'art. 120, primo comma, Costituzione.

La rimozione della disposizione legislativa illegittima aveva quindi comportato la riaffermazione della validità del principio dell'inserimento a pettine e l'illegittimità delle corrispondenti disposizioni regolamentari.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso definitivo parere nel senso che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile, principalmente per carenza di interesse concreto e attuale, non essendo stata dimostrata né la partecipazione alla procedura né l'esistenza e l'impugnazione di un atto applicativo concretamente lesivo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseQuestione di legittimità costituzionale

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