Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23913/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Carmelo Raciti ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta dell'08/10/2024 perché, a suo avviso, la corte territoriale non ha provveduto sulla sua domanda di risarcimento e sulle restituzioni dopo l'appello avverso l'assoluzione di primo grado, nonostante l'art. 576 cod. proc. pen. riconosca alla parte civile il diritto a una decisione sul merito della domanda anche quando il reato sia estinto per prescrizione. Nel procedimento penale gli imputati erano stati accusati del reato previsto dall'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen.; la sequenza procedimentale ha visto un'assoluzione in primo grado, una condanna in appello, un annullamento della Cassazione con rinvio e una successiva pronuncia di non doversi procedere per effetto della prescrizione, nella quale la corte territoriale ha ritenuto che il decorso della prescrizione precludesse ogni statuizione sugli interessi civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, per inosservanza dell'art. 576 cod. proc. pen., e ha annullato la sentenza impugnata. Ha affermato che, quando l'appellante è la parte civile che impugna un'assoluzione, il giudice d'appello deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di responsabilità limitata agli effetti civili e può decidere su risarcimento e restituzioni anche se il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha precisato che la disciplina dell'art. 578 cod. proc. pen. (che richiede una precedente pronuncia di condanna per decidere sulle restituzioni/risarcimenti) si applica esclusivamente agli appellanti costituiti dall'imputato o dal pubblico ministero, non alla parte civile. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza e disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione sulle domande civili e per la liquidazione delle spese di questo grado; ha inoltre corretto un errore materiale relativo al cognome dell'imputato (Pranio e non "Praino").

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Riconosce alla parte civile il diritto a una decisione sul merito della propria domanda quando impugna una sentenza di assoluzione; il giudice d'appello deve valutare e può pronunciare anche sugli effetti civili (risarcimento/restituzioni) anche se il reato è estinto per prescrizione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Prevede che, in presenza di prescrizione o amnistia, per decidere sugli effetti civili occorra che in precedenza sia intervenuta pronuncia di condanna; la Corte precisa però che questa disciplina si applica quando appellante è l'imputato o il PM, non quando appellante è la parte civile.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'annullamento della sentenza di merito: la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione sulle domande civili e per la liquidazione delle spese relative a questo grado.

  • art. 388 cod. pen. (terzo e quarto comma)

    Norma il reato contestato nella vicenda (sottrazione dolosa da parte dei custodi giudiziali di beni sottoposti a pignoramento); nel caso la responsabilità penale è stata oggetto di vicende processuali con pronunce divergenti e infine estinzione per prescrizione.

  • art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1‑bis c.p.p.

    Regole procedurali richiamate in ordine alla trattazione in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale; la decisione in Cassazione è stata resa in camera di consiglio senza discussione orale per mancata istanza.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022 (D'Isa)

    Consolidato principio secondo cui l'appello proposto dalla parte civile contro un'assoluzione impone al giudice d'appello di valutare e potenzialmente pronunciare sugli effetti civili anche se il reato è prescritto.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015 (Bellucci)

    Affermato il principio che per decidere sulle restituzioni e sul risarcimento in appello occorre, di norma, una precedente pronuncia di condanna: principio applicabile quando l'appellante è l'imputato o il PM, ma non estendibile alla parte civile appellante.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 (dep. 2017)

    Conferma la ratio secondo cui l'art. 576 offre alla parte civile una tutela specifica, ossia il diritto a una decisione sul merito della propria pretesa civile anche quando il reato si estingue per prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006

    Ulteriore conferma che la disciplina limitativa prevista dall'art. 578 non preclude il diritto della parte civile ad ottenere una pronuncia sul merito della sua domanda quando è lei ad impugnare un'assoluzione.

Massime di principio

  • Se la parte civile impugna una sentenza di assoluzione, il giudice d'appello deve comunque decidere sulle domande civili (risarcimento e restituzioni) anche se il reato è estinto per prescrizione: l'art. 576 cod. proc. pen. garantisce una decisione sul merito.
  • L'art. 578 cod. proc. pen., che limita la decisione sugli effetti civili in presenza di prescrizione/amnistia alle ipotesi in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna, si applica tipicamente quando l'appellante è l'imputato o il pubblico ministero, ma non quando ad appellare è la parte civile.
  • In caso di annullamento da parte della Cassazione, la controversia civile può essere rimessa al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622: quest'ultimo decide sulle domande civili e sulla liquidazione delle spese.
  • La parte civile che intende ottenere la tutela patrimoniale deve proporre tempestivamente impugnazione e può ottenere che il giudice d'appello si pronunci sugli effetti civili anche se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato.
  • È opportuno verificare sempre chi è l'originario appellante: la possibilità di ottenere una decisione sugli effetti civili dipende dalla qualità dell'appellante (parte civile vs imputato/PM) e dalle pronunce precedenti nel procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.