Sentenza n. 8743/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di riparto degli oneri di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti statali e interregionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto della Regione Marche che le attribuiva una quota degli oneri derivanti dal superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti, le linee guida ministeriali, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni e gli atti di validazione del fatturato. Ha dedotto, in sintesi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., anche in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al TFUE e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU; l’incompatibilità del meccanismo di payback con la disciplina europea degli appalti e con i principi di remuneratività, congruità e immodificabilità dei contratti; la violazione dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 da parte degli atti ministeriali, dell’accordo del 2019 e delle linee guida del 2022; carenza di potere, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti e dei conteggi, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione della buona fede e del legittimo affidamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato e documentato di avere versato alla Regione Marche il 25% degli importi dovuti, aderendo al meccanismo di definizione previsto dalla normativa sopravvenuta sul payback.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, pagando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Il Collegio ha rilevato che la normativa collega formalmente la cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento; tali adempimenti comunicativi non risultavano eseguiti. Tuttavia, il pagamento ridotto aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva conseguito il bene della vita consistente nella definizione della propria posizione mediante pagamento in misura ridotta, diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso, consistente nell’eliminazione dei provvedimenti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
“Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici”
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa e di compartecipazione delle aziende private al ripiano del superamento dei tetti per dispositivi medici.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
“la cessazione della materia del contendere”
Prevede un meccanismo di definizione delle controversie sul payback mediante pagamento ridotto; la cessazione della materia del contendere è formalmente collegata alla comunicazione regionale dell'accertamento del pagamento, ma il pagamento documentato è stato ritenuto sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015
Individua gli obblighi di pagamento collegati al meccanismo di payback.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato quale ulteriore fonte degli obblighi di pagamento assolti dalla ricorrente mediante il versamento della quota ridotta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- L’adesione documentata a un meccanismo normativo di definizione agevolata della posizione debitoria relativa al payback sui dispositivi medici, con pagamento dell’importo ridotto previsto dalla legge, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso diretto all’annullamento degli atti di ripiano, anche quando non siano stati ancora eseguiti gli adempimenti comunicativi regionali formalmente previsti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone, quando richiesta dalla disciplina speciale, la comunicazione al giudice dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento; in mancanza di tale comunicazione, il giudizio può comunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il pagamento ridotto è stato documentato e il ricorrente ha conseguito una utilità incompatibile con la prosecuzione dell’impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando il ricorrente abbia conseguito, attraverso una definizione normativa della propria posizione, un bene della vita diverso dall’eliminazione dell’atto impugnato, ma tale da rendere non più utile una pronuncia di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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