Ordinanza n. 145/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 20 maggio 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 17 novembre 2025, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di presa in carico nel sistema di accoglienza presentata il 20 maggio 2025. La Prefettura aveva motivato il diniego rilevando che l’interessato non aveva presentato una dichiarazione di indigenza e che, al momento della formalizzazione della domanda di protezione presso la Questura, aveva indicato di essere ospitato presso un domicilio privato. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il difetto di istruttoria, sostenendo e documentando di avere effettivamente rilasciato una dichiarazione di indigenza il 20 maggio 2025. È stata inoltre proposta domanda cautelare e chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato accesso alle misure di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo assistita da fumus boni iuris la censura di difetto di istruttoria, poiché dagli atti risultava documentata l’esistenza della dichiarazione di indigenza rilasciata dal ricorrente. Il giudice ha sospeso l’efficacia del diniego ai fini del riesame da parte della Prefettura, ordinando all’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato e di individuare, ove sussistano gli ulteriori presupposti di legge, anche una soluzione provvisoria idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza. La valutazione della domanda risarcitoria è stata rinviata al merito. Anche la decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito, in particolare perché il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non aveva prodotto l’istanza prescritta per la liquidazione dell’onorario. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 1° luglio 2026.
Norme richiamate
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il diniego di accesso è stato sottoposto a riesame alla luce della documentata dichiarazione di indigenza e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego di accesso alle misure di accoglienza fondato sull’asserita mancanza di una dichiarazione di indigenza è viziato da difetto di istruttoria quando dagli atti risulta documentata l’effettiva presentazione della dichiarazione.
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di accesso all’accoglienza può essere disposta ai fini del riesame amministrativo, anche mediante l’individuazione di una soluzione provvisoria idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza, ove sussistano gli ulteriori presupposti di legge.
- La presenza di un’ospitalità presso un domicilio privato non consente, di per sé, di omettere la verifica della dichiarazione di indigenza e dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’accesso alle misure di accoglienza.
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