Cassazione Penale, Ordinanza n. 25244/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa e ricettazione. Il ricorso articolava quattro censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 648 c.p., sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze di merito già esaminate e respinte in appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.; 3) deduzione della maturazione della prescrizione del delitto di ricettazione; 4) censure sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte rileva che la motivazione di appello aveva già affrontato in modo logico e coerente le questioni di merito, che la recidiva non era stata specificamente impugnata in appello, che il calcolo della prescrizione era corretto e che la quantificazione della pena non presentava vizi di illogicità o arbitrarietà.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello; il secondo manifestamente infondato perché la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. non era stata impugnata e, quindi, opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche di cui all'art. 69, comma 4, c.p.; la doglianza sulla prescrizione è stata giudicata manifestamente infondata, poiché la Corte ha ritenuto corretto il calcolo del termine prescrizionale, aumentato per effetto della recidiva; infine, le censure sulla pena sono state considerate inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione discrezionale insindacabile in cassazione, in presenza di motivazione non arbitraria né illogica. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice della truffa oggetto dei motivi di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, ritenendo il motivo reiterativo e quindi inammissibile.
art. 648 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice della ricettazione contestata; la doglianza sulla prescrizione relativa a tale reato è ritenuta manifestamente infondata perché il termine è calcolato tenendo conto della recidiva.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
La recidiva reiterata, non specificamente contestata in appello, impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento.
art. 69, comma quarto, cod. pen.
Viene applicato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di recidiva reiterata nei casi previsti dalla norma.
art. 157 c.p.
La Corte richiama il criterio di calcolo della prescrizione, affermando che il termine massimo va determinato tenendo conto dell'aumento per recidiva e delle cause di sospensione.
art. 612 c.p.p.
non presente
art. 620 c.p.p.
non presente
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reale critica argomentata, questioni di merito già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata.
- Quando la recidiva reiterata non sia stata specificamente devoluta con l'atto di appello, il giudice dell'impugnazione può applicarla e deve escludere la prevalenza delle attenuanti generiche nei limiti del divieto previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con il corretto calcolo del termine massimo, comprensivo degli aumenti derivanti dalla recidiva e delle sospensioni del corso della prescrizione; una censura generica è inammissibile o manifestamente infondata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione discrezionale della pena, in presenza di motivazione non illogica o arbitraria.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del dosimetro sanzionatorio se la sentenza impugnata dà conto in modo sufficiente delle ragioni della pena irrogata.
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