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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 300/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barone ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di falso ideologico per avere attestato, contrariamente al vero, che la firma di Francesco Valenza (su una scrittura privata con cui Valenza si sarebbe impegnato a devolvere parte della pensione di reversibilità alla associazione "Noi Consumatori") fosse stata apposta in suo ufficio, in sua presenza, il 4 settembre 2015. Nei motivi di ricorso: (1) deduceva violazione dell'art. 2702 c.c., sostenendo che la firma del Valenza non era stata contestata e che, comunque, ai sensi dell'art. 2702 la scrittura avrebbe fatto prova dell'obbligazione opponibile; (2) denunciava errore e vizi motivazionali riguardo all'applicazione degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. e all'assenza del nesso di causalità fra la condotta e il danno subito dal Valenza; (3) sosteneva la non offensività del fatto rispetto al principio di offensività ex art. 49, comma 2 c.p., rilevando che la sottoscrizione apparteneva al Valenza e che l'autenticazione riguarda un accertamento diverso dall'accertamento della provenienza della sottoscrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con le motivazioni dei giudici di merito: i giudici di merito avevano accertato la "plurioffensività" del delitto di falso imputato a Barone e che la falsa attestazione aveva consentito l'avvio di una procedura monitoria in danno del Valenza. La Corte ha inoltre chiarito che non risulta che la scrittura privata potesse fare piena prova ai sensi dell'art. 2702 c.c. della provenienza delle dichiarazioni, dovendosi invece applicare l'art. 2703 c.c. (l'autenticazione consiste nell'attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale dopo averne accertato l'identità) e che tale autenticazione non si era verificata. Perciò è stato ritenuto provato anche il nesso di causalità fra la condotta del Barone e i danni subiti dal Valenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Barone è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2702 cod. civ.

    La Corte rileva che la scrittura privata non poteva ritenersi idonea a fare piena prova della provenienza delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 2702 c.c., dato che risultava l'autentica falsificata; quindi l'eccezione basata sull'art. 2702 non esclude la responsabilità del pubblico ufficiale che ha falsamente attestato l'autenticazione

  • art. 2703 cod. civ.

    La Corte richiama che l'autenticazione consiste nell'attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dopo aver accertato l'identità del sottoscrittore; poiché ciò non è avvenuto, l'autentica è falsa e non produce gli effetti probatori previsti dalla norma

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione al nesso causale; la Corte giudica corretta l'applicazione dei principi sulla responsabilità penale e sul nesso di causalità da parte dei giudici di merito, avendo essi dimostrato che la falsa attestazione ha consentito l'azione monitoria lesiva

  • art. 2043 cod. civ.

    La norma sulla responsabilità civile extracontrattuale è stata ritenuta applicabile: la condotta illecita del pubblico ufficiale ha prodotto un danno ingiusto al Valenza e impone la rifusione del danno

  • art. 49, comma secondo, cod. pen.

    Il rilievo difensivo sulla presunta inoffensività è stato rigettato: la Corte condivide i giudici di merito nel ritenere la condotta "plurioffensiva", ossia idonea a ledere interessi protetti (sia l'integrità dell'atto pubblico che la posizione giuridica del terzo)

Massime di principio

  • La falsa attestazione dell'autenticazione di una sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale integra responsabilità penale e, se deriva danno a terzi, anche responsabilità civile: non rileva solo la questione dell'appartenenza della firma, ma l'effetto probatorio e le conseguenze pratiche dell'autentica.
  • La scrittura privata con sottoscrizione autenticata offre prova privilegiata solo se l'autenticazione è stata effettivamente effettuata secondo i requisiti dell'art. 2703 c.c.; una autenticazione non avvenuta o falsificata esclude tale efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.
  • Per il nesso di causalità è sufficiente dimostrare che la condotta illecita ha concretamente consentito o agevolato l'atto lesivo (es. l'avvio di una procedura monitoria); non è necessario che la condotta sia l'unica causa del danno.
  • Questioni difensive incentrate su argomentazioni generiche o non specificamente confrontate con le motivazioni dei giudici di merito rischiano l'inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza.
  • Il principio di offensività non esclude automaticamente responsabilità quando la condotta del pubblico ufficiale altera la fede pubblica o produce effetti giuridici rilevanti per terzi.

Testo integrale

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