Ordinanza n. 450/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e relativa tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie ATA 24 mesi 2026/2027, nella parte concernente la diversa valutazione del servizio militare di leva prestato in costanza o fuori costanza di rapporto di impiego
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e, ove occorrente, la nota di indizione della procedura per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/2027. La contestazione riguarda la previsione secondo cui il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica, mentre quelli prestati fuori costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. In applicazione della tabella, il servizio di collaboratore scolastico è valutato 0,50 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni, mentre il servizio alle dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali è valutato 0,05 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle clausole e l’attribuzione di ulteriori 6 punti ciascuno per il servizio militare di leva assolto. Il TAR ha rilevato che le questioni non consentono una sommaria delibazione nella fase cautelare e richiedono l’approfondimento proprio del giudizio di merito. Ha inoltre evidenziato la necessità di accertare se sia stata approvata la graduatoria della selezione e se essa sia stata eventualmente impugnata, poiché l’omessa impugnazione potrebbe incidere sulla procedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle clausole del bando né ha attribuito ai ricorrenti il maggior punteggio richiesto. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di approfondimento incompatibile con una sommaria valutazione cautelare e ha considerato adeguata la tutela dei ricorrenti mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Direttore Generale dell’USR Sicilia di depositare una relazione illustrativa sui fatti di causa e copia degli eventuali provvedimenti di approvazione della graduatoria, nel rispetto del termine di cui all’art. 73 c.p.a. Ha inoltre indicato che i ricorrenti dovranno prendere posizione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., sull’eventuale approvazione della graduatoria e sulla necessità della sua impugnazione. L’udienza pubblica di trattazione del merito è stata fissata all’8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissazione dell’udienza di trattazione del merito
Quando la controversia non si presta a una sommaria delibazione cautelare, il giudice può assicurare la tutela della parte mediante la fissazione dell’udienza di merito.
art. 73 c.p.a.
termine di cui all’art. 73, c.p.a.
La relazione istruttoria e la documentazione devono essere depositate nel termine processuale previsto; la parte ricorrente deve inoltre prendere posizione sulla rilevanza dell’eventuale approvazione della graduatoria e sulla sua impugnazione.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione, il giudice può non pronunciarsi provvisoriamente sulla fondatezza della domanda e assicurare la tutela mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nel giudizio avente ad oggetto clausole di un bando o atti di indizione di una procedura selettiva, il giudice può disporre un’istruttoria per verificare se, nelle more, sia stata approvata la graduatoria finale e se questa sia stata impugnata, poiché l’omessa impugnazione dell’atto conclusivo può determinare l’improcedibilità del ricorso.
- Quando l’esito del giudizio può dipendere dall’adozione di un successivo provvedimento amministrativo, l’amministrazione può essere onerata di depositare una relazione illustrativa e gli atti sopravvenuti rilevanti ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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