Circolare numero 86 del 12-9-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il D.M. 8 maggio 2008 sulle visite di controllo effettuate dai medici fiscali INPS, precisandone l’operatività fino alla revisione completa della disciplina entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Vengono aggiornati numero massimo di incarichi giornalieri, compensi per le visite, rimborsi spese legati al perimetro urbano e alle distanze, contributo annuo per la formazione professionale, aspetti fiscali e imputazione contabile. Sono inoltre date indicazioni organizzative per la distribuzione equa degli incarichi e per l’eventuale reintegrazione delle liste dei medici.
Disposizioni operative sui compensi e sull’organizzazione delle visite di controllo dei medici fiscali INPS
Decreto interministeriale 8 maggio 2008 sulle visite di controllo dei medici fiscali INPS
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del D.M. 8 maggio 2008, relativo alle visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS. Le nuove disposizioni sono applicabili dall’8 luglio 2008 e restano in vigore fino alla completa revisione della disciplina prevista entro dodici mesi.
Premessa e coordinamento con la disciplina previgente
Il provvedimento interviene principalmente su due profili: compensi dei medici di controllo e numero delle visite attribuibili. Le precedenti circolari richiamate in materia risultano superate solo per gli aspetti espressamente regolati dal nuovo decreto, mentre per il resto continuano a valere le disposizioni vigenti.
Numero degli incarichi e gestione delle liste
L’art. 2 del decreto stabilisce che il numero di riferimento degli incarichi è pari a sei visite di controllo al giorno, da svolgere nelle fasce di reperibilità. Tale numero va inteso come massimo assegnabile al medico di lista nella giornata.
Per ragioni organizzative ed operative, la circolare precisa inoltre che per ciascuna fascia di reperibilità non devono essere assegnate più di tre visite. Qualora il numero di medici disponibili non consenta di far fronte alla domanda o alle esigenze di controllo, deve essere attivata la procedura di reintegrazione delle liste mediante l’inserimento di nuovi medici. L’assegnazione delle visite deve comunque avvenire in modo equo tra tutti i medici iscritti in lista.
Compensi per le visite di controllo
I compensi aggiornati sono i seguenti:
- visita di controllo domiciliare in giorno feriale: euro 41,67;
- visita di controllo domiciliare in giorno festivo: euro 52,82;
- visita domiciliare non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore, in giorno feriale: euro 28,29;
- visita domiciliare non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore, in giorno festivo: euro 39,61.
A tali importi si aggiunge un importo fisso legato alla collocazione dell’indirizzo di reperibilità rispetto al cosiddetto perimetro urbano della sede che ha in carico il medico. Gli importi sono:
- euro 6,00, se l’indirizzo è all’interno del perimetro urbano;
- euro 10,00, se è fuori dal perimetro urbano ma entro 20 chilometri;
- euro 15,00, se è fuori dal perimetro urbano oltre 20 chilometri.
Rimborsi spese per visite fuori perimetro urbano
Solo per le visite effettuate al di fuori del perimetro urbano è previsto un rimborso spese variabile, commisurato ai chilometri percorsi e al prezzo medio di 1/5 di litro di benzina verde o diesel. La disciplina distingue due ipotesi:
- singola visita: rimborso del costo di 1/5 di litro di carburante per i chilometri percorsi tra abitazione del medico e ritorno;
- due o tre visite nella stessa fascia oraria: rimborso del costo di 1/5 di litro di carburante per i chilometri percorsi tra abitazione del medico, abitazioni dei lavoratori controllati e ritorno.
La circolare raccomanda alle Direzioni provinciali e subprovinciali di accorpare, per quanto possibile, le visite fuori perimetro in aree viciniori, così da razionalizzare i costi.
Criteri di gestione, distribuzione territoriale e contenimento della spesa
Nel calcolo dei chilometri, la sede deve considerare andata, distanza complessiva tra le abitazioni dei lavoratori visitati e ritorno, distribuendo poi il totale sui singoli controlli espletati.
Ai Direttori regionali e ai Coordinamenti medico-legali è richiesto di coordinare, nei rispettivi territori, una redistribuzione condivisa dei medici di controllo sulla base delle aree topografiche tra la sede committente e il domicilio del medico, con attenzione a eventuali incompatibilità dimostrate.
Le visite devono essere assegnate prioritariamente ai medici della lista che abbiano il domicilio in prossimità dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore, salvo incompatibilità o carenze di risorse.
Contributo annuo per la formazione professionale
L’art. 3, comma 5, del decreto prevede un contributo annuo forfettario di euro 500,00 per ciascun medico di lista, a titolo di rimborso spese per aggiornamento professionale. La circolare chiarisce che il contributo è finalizzato a garantire una maggiore qualificazione professionale dei medici che si occupano del controllo dello stato di salute dei lavoratori.
Il contributo può essere riconosciuto al medico di controllo che, nell’anno di riferimento, abbia partecipato effettivamente ad almeno due eventi formativi utili ai fini ECM, anche in via informatica, di cui:
- uno obbligatoriamente in Medicina Legale e delle Assicurazioni;
- l’altro in una disciplina specialistica non medico-legale pertinente all’attività svolta per l’Ente, con esclusione delle branche non di interesse per tale attività.
In alternativa, il contributo è riconosciuto anche al medico che, nell’anno di riferimento, abbia effettuato almeno 40 visite mediche di controllo al mese.
Per ottenere la liquidazione, il medico deve consegnare alla sede di riferimento, allo scadere dell’anno solare, gli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento. L’erogazione avviene a consuntivo nel mese di gennaio successivo.
Quota posta a carico dei datori di lavoro
Per ogni visita fiscale richiesta dai datori di lavoro, all’importo da rimborsare viene aggiunta la somma di euro 0,60, quale quota parte del contributo per l’aggiornamento professionale riconosciuto ai medici di lista.
Trattamento fiscale
La circolare precisa che il decreto non introduce nuove tipologie di redditi o contributi, salvo il contributo annuo per aggiornamento professionale. I compensi percepiti restano soggetti alle ordinarie modalità di tassazione vigenti. Il contributo per la formazione, invece, è esente da imposizione fiscale perché qualificato come rimborso spese.
Istruzioni contabili
Il contributo alla formazione deve essere imputato al capitolo di uscita 3U1104038, denominato "Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell’art. 5, commi 12 e 13, del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983".
La spesa va ripartita tra:
- voce 01, "Spese per visite mediche richieste dai datori di lavoro ed Enti previdenziali", nella misura del 31,60%;
- voce 02, "Spese per visite mediche disposte d’iniziativa dell’Istituto", nella misura del 68,40%.
Tali percentuali derivano dal rapporto medio nazionale tra visite richieste dai datori di lavoro o enti previdenziali, visite d’iniziativa dell’Istituto e totale delle visite. Per il resto restano confermate le vigenti disposizioni contabili.
Punti principali
Premessa e ambito di applicazione
La circolare dà attuazione al D.M. 8 maggio 2008, pubblicato in G.U. il 7 luglio 2008 ed entrato in vigore l’8 luglio 2008. Il decreto introduce nuove regole sui compensi dei medici di controllo e sul numero di visite attribuibili, in attesa della revisione complessiva della disciplina prevista entro dodici mesi. Le precedenti circolari richiamate (nn. 222/86, 2747/87, 111/97 e 4/2001) restano superate solo per le parti disciplinate dal nuovo decreto.
Numero degli incarichi e gestione delle liste
Il numero di riferimento degli incarichi è fissato in sei visite di controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilità, inteso come numero massimo assegnabile al medico di lista nella giornata. Per esigenze di gestione ed effettiva esecuzione, in ciascuna fascia di reperibilità non devono essere assegnate più di tre visite. Se necessario, le eventuali carenze devono essere fronteggiate attivando la procedura di reintegrazione delle liste con l’immissione di nuovi medici. Le visite devono essere distribuite equamente tra tutti i medici iscritti in lista.
Compensi per le visite di controllo
I compensi sono aggiornati come segue: visita domiciliare in giorno feriale euro 41,67; in giorno festivo euro 52,82. Per la visita domiciliare non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore: euro 28,29 in giorno feriale e euro 39,61 in giorno festivo. A tali importi si aggiungono un importo fisso legato alla collocazione dell’indirizzo di reperibilità rispetto al perimetro urbano della sede che ha in carico il medico, e, solo per le visite fuori perimetro urbano, un rimborso spese variabile calcolato in funzione dei chilometri percorsi e del costo di 1/5 di litro di benzina verde o diesel.
Importi fissi e rimborsi chilometrici
L’importo fisso aggiuntivo è pari a euro 6,00 se l’indirizzo di reperibilità è all’interno del perimetro urbano, euro 10,00 se è fuori dal perimetro ma entro 20 chilometri, euro 15,00 se è fuori dal perimetro e oltre 20 chilometri. Per le visite fuori perimetro urbano, il rimborso variabile è: per una singola visita, costo di 1/5 di litro di carburante per i chilometri percorsi tra abitazione del medico e ritorno; per due o tre visite nella stessa fascia oraria, costo di 1/5 di litro di carburante per i chilometri complessivi tra abitazione del medico, abitazioni dei lavoratori visitati e ritorno. Le Direzioni provinciali e subprovinciali devono accorpare, per quanto possibile, le visite fuori perimetro in zone viciniori.
Criteri organizzativi e contenimento della spesa
Il calcolo dei chilometri, nelle ipotesi di visite fuori perimetro urbano, deve considerare l’andata, la distanza complessiva tra le abitazioni dei lavoratori visitati e il ritorno, ripartendo poi il totale dei chilometri sul numero delle visite espletate. I Direttori regionali e i rispettivi Coordinamenti medico-legali devono coordinare nei territori una redistribuzione condivisa dei medici di controllo in base alle aree topografiche tra sede committente e abitazione del medico, tenendo conto di eventuali incompatibilità debitamente dimostrate. Le visite vanno assegnate prioritariamente ai medici che abbiano il domicilio in prossimità dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore, salvo incompatibilità o carenze di risorse.
Contributo alla formazione professionale
Il contributo annuo forfettario di euro 500,00 è riconosciuto a ciascun medico di lista a titolo di rimborso spese per aggiornamento professionale. Può essere erogato al medico di controllo che, nell’anno, abbia partecipato effettivamente ad almeno due eventi formativi utili per crediti ECM, di cui uno obbligatoriamente in Medicina Legale e delle Assicurazioni e l’altro in una disciplina specialistica non medico-legale tra quelle di interesse per l’attività svolta per l’Ente, con esclusione di branche non pertinenti. In alternativa, il contributo spetta anche al medico che abbia effettuato almeno 40 visite mediche di controllo al mese nell’anno di riferimento. Per ottenere la liquidazione, il medico deve consegnare alla sede di riferimento gli attestati di partecipazione entro la fine dell’anno solare. Il contributo è riconosciuto a consuntivo nel mese di gennaio successivo.
Quota a carico dei datori di lavoro
All’importo che i datori di lavoro rimborsano per ciascuna visita fiscale richiesta viene aggiunta la somma di euro 0,60, quale quota parte del contributo per l’aggiornamento professionale riconosciuto ai medici di lista.
Aspetti fiscali
Il decreto non introduce nuove tipologie di redditi o contributi, salvo il contributo annuo per aggiornamento professionale. Restano quindi invariate le modalità di tassazione dei compensi percepiti. Il contributo per la formazione è invece esente da imposizione fiscale, in quanto qualificato come rimborso spese.
Istruzioni contabili
Il contributo alla formazione deve essere imputato al capitolo di uscita 3U1104038, "Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell’art. 5, commi 12 e 13, del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983", natura obbligatoria. La ripartizione è effettuata tra voce 01, "Spese per visite mediche richieste dai datori di lavoro ed Enti previdenziali", e voce 02, "Spese per visite mediche disposte d’iniziativa dell’Istituto", rispettivamente nella misura del 31,60% e del 68,40%, calcolate sulla base del rapporto nazionale tra visite richieste e visite d’iniziativa. Per il resto restano ferme le disposizioni contabili vigenti.
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