Tribunale, Sentenza T-1/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018. — La Mafia Franchises, SL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio figurativo dell’Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Impedimento alla registrazione assoluto – Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-1/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale conferma la nullità del marchio figurativo "La Mafia SE SIENTA A LA MESA" registrato per prodotti di abbigliamento e servizi di ristorazione. Secondo il Tribunale, il segno, considerato nel suo insieme, richiama in modo dominante la mafia e ne banalizza la gravità attraverso elementi che evocano convivialità e positività. Non rilevano né l’asserita ispirazione alla saga de "Il Padrino" né la presenza di altri marchi o registrazioni nazionali simili.
Nullità di un marchio dell’Unione europea contenente il segno "La Mafia": contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul marchio UE.
La questione giuridica
Se il marchio figurativo dell’Unione europea "La Mafia SE SIENTA A LA MESA" dovesse essere dichiarato nullo perché contrario all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in considerazione del riferimento all’organizzazione criminale mafia, del significato complessivo del segno e della rilevanza di eventuali registrazioni analoghe nell’Unione o negli Stati membri.
Principio di diritto
Un marchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per contrarietà all’ordine pubblico quando, valutato complessivamente dal punto di vista del consumatore medio dotato di normale sensibilità e tolleranza, evochi in modo dominante un’organizzazione criminale e, mediante gli altri elementi figurativi e verbali, trasmetta un’immagine globalmente positiva o banalizzante delle sue attività illecite, idonea a offendere il pubblico nel territorio dell’Unione; la circostanza che il segno richiami opere letterarie o cinematografiche, che il titolare non intendesse offendere, o che esistano registrazioni analoghe a livello nazionale o dell’EUIPO non impedisce la declaratoria di nullità.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 7, paragrafo 1, lettera f), e 52, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 7, paragrafo 1, lettera f), e 59, paragrafo 1, lettera a)
- Articolo 2 TUE
- Articoli 2, 3, 6 e 83 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 2, 3 e 6
- Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 40/94
- Accordo di Nizza
Nullità del marchio figurativo "La Mafia SE SIENTA A LA MESA"
Il Tribunale dell’Unione europea, Nona Sezione, decide un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio figurativo UE per contrarietà all’ordine pubblico. La controversia riguarda un segno registrato per abbigliamento e servizi di ristorazione, contenente l’elemento verbale dominante "la mafia".
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio era stata presentata nel 2006 da La Honorable Hermandad, SL, poi divenuta La Mafia Franchises, SL, e il segno era stato registrato nel 2007. Nel 2015 la Repubblica italiana ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per tutti i prodotti e servizi registrati, invocando l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, cioè la contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume.
La divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda. La prima commissione di ricorso ha poi confermato la nullità, ritenendo che l’elemento "la mafia" dominasse il segno e che l’insieme del marchio producesse un messaggio di promozione e banalizzazione dell’organizzazione criminale Mafia.
Parti e conclusioni
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la dichiarazione di validità del marchio. EUIPO e Repubblica italiana chiedevano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Ricevibilità di alcuni elementi prodotti per la prima volta in giudizio
Il Tribunale ha dichiarato irricevibili alcuni allegati e rinvii a siti Internet prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. Ha ricordato che il suo sindacato, nel ricorso avverso una decisione dell’EUIPO, non consente di riesaminare i fatti sulla base di documenti nuovi non presentati in fase amministrativa.
Normativa rilevante
La decisione si fonda principalmente sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, corrispondenti agli articoli 7, paragrafo 1, lettera f), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 2 TUE, gli articoli 2, 3, 6 e 83 TFUE e gli articoli 2, 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali per evidenziare la gravità della criminalità organizzata e la centralità dei valori dell’Unione lesi dal riferimento alla mafia.
Ragionamento del Tribunale sull’ordine pubblico
Il Tribunale ricorda che il motivo di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), mira a evitare la registrazione di segni che, al momento del loro uso, pregiudicherebbero l’ordine pubblico o il buon costume nel territorio dell’Unione. La valutazione deve essere compiuta secondo il punto di vista di una persona ragionevole, di normale sensibilità e tolleranza, e non sulla base né del soggetto imperturbabile né di quello facilmente scandalizzabile.
Il pubblico di riferimento non si limita ai destinatari diretti dei prodotti o servizi, perché anche altri soggetti possono imbattersi incidentalmente nel segno nella vita quotidiana. Inoltre, poiché la percezione di ciò che è contrario all’ordine pubblico può variare da uno Stato membro all’altro per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali, occorre tener conto sia degli elementi comuni all’Unione sia di quelli specifici di alcuni Stati membri.
Dominanza dell’elemento "la mafia"
Analizzando il marchio nel suo complesso, il Tribunale osserva che l’elemento verbale "la mafia" è quello che occupa lo spazio maggiore ed è collocato in posizione centrale, mentre "se sienta a la mesa" e la rosa rossa svolgono un ruolo secondario. La commissione di ricorso aveva quindi correttamente ritenuto che "la mafia" fosse l’elemento dominante del segno.
Rilevanza del riferimento alla mafia come organizzazione criminale
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la mafia non figura nell’elenco delle organizzazioni terroristiche della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco riguarda solo persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici e non esaurisce le altre ipotesi di criminalità che possono giustificare il rifiuto o la nullità di un marchio per contrarietà all’ordine pubblico.
Il segno è globalmente inteso come riferimento a un’organizzazione criminale con origini in Italia, attiva anche in altri Stati dell’Unione e responsabile di intimidazioni, violenza, omicidi, traffico di droga, armi, riciclaggio e corruzione. Il Tribunale collega tali attività ai valori fondamentali dell’Unione, in particolare dignità umana e libertà, e alla competenza dell’Unione nella lotta contro la criminalità grave e transnazionale.
Percezione negativa in Italia e nel territorio dell’Unione
Il Tribunale sottolinea che in Italia l’espressione "la mafia" ha una connotazione profondamente negativa, essendo associata a decenni di attacchi alla sicurezza pubblica. Questa percezione è confermata dalla normativa repressiva nazionale, dall’esistenza di organismi pubblici dedicati alla repressione del fenomeno e da associazioni private che assistono le vittime.
Per tali ragioni, l’elemento verbale evoca chiaramente un’organizzazione criminale responsabile di gravi attentati all’ordine pubblico.
Irrilevanza del richiamo a opere cinematografiche e della finalità soggettiva del titolare
Il Tribunale esclude che rilevi la circostanza che la mafia sia stata tema di opere letterarie o cinematografiche, o che il marchio sia stato concepito per evocare la saga de "Il Padrino" e non per offendere. Il giudizio di contrarietà all’ordine pubblico dipende dalle caratteristiche intrinseche del segno, non dalle intenzioni del richiedente né dalla notorietà acquisita dal marchio nella pratica commerciale.
Il Tribunale osserva inoltre che nessun elemento del marchio evoca direttamente la saga cinematografica richiamata dalla ricorrente.
Effetto complessivo di banalizzazione e immagine positiva
La presenza della rosa rossa e della frase spagnola "se sienta a la mesa" accentua, secondo il Tribunale, l’associazione tra mafia e idee di amore, concordia, convivialità e condivisione del pasto. Questo contrasto con la violenza e la gravità delle attività mafiose produce una banalizzazione delle condotte criminali e un’immagine complessivamente positiva dell’organizzazione.
Il segno è quindi idoneo a scioccare o offendere non solo le vittime e le loro famiglie, ma anche chiunque, nel territorio dell’Unione, lo incontri con normale sensibilità e tolleranza.
Irrilevanza delle registrazioni analoghe in UE e negli Stati membri
Il Tribunale precisa che la legittimità della decisione dell’EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento applicabile, poiché l’EUIPO esercita una competenza vincolata. Di conseguenza, le decisioni precedenti dell’EUIPO su marchi simili e la registrazione di altri marchi contenenti la parola "mafia" non vincolano né l’EUIPO né il giudice dell’Unione.
Per la stessa ragione, neppure le registrazioni effettuate in Italia incidono sulla soluzione, dato che il sistema del marchio UE è autonomo rispetto ai sistemi nazionali.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge il ricorso perché infondato, conferma la nullità del marchio per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 e condanna La Mafia Franchises, SL alle spese.
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