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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-104/17

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 marzo 2018. — SC Cali Esprou SRL contro Administraţia Fondului pentru Mediu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Recupero e riciclaggio dei rifiuti – Contributo a un fondo nazionale per l’ambiente – Immissione sul mercato nazionale dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi – Principio cosiddetto “chi inquina paga” – Qualità di soggetto che inquina. — Causa C-104/17

Giurisprudenza europea62017CJ0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva 94/62/CE un contributo nazionale dovuto dagli operatori che immettono sul mercato prodotti imballati, anche se non modificano gli imballaggi. Il meccanismo, fondato sul divario tra obiettivi minimi di recupero/riciclaggio e risultati effettivi, è stato considerato coerente con il principio "chi inquina paga" e con gli obiettivi ambientali della direttiva. La Corte ha inoltre escluso che la misura, per come descritta, contrasti con l'articolo 110 TFUE.

Contributo nazionale sugli imballaggi immessi sul mercato: compatibilità con l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE e con il principio "chi inquina paga" anche per l'operatore che non interviene sugli imballaggi.

La questione giuridica

Se l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE, letto alla luce del principio "chi inquina paga", osti a una disciplina nazionale che impone un contributo all'operatore economico che immette sul mercato nazionale prodotti imballati ma non interviene sugli imballaggi, calcolato in funzione della differenza tra gli obiettivi minimi di recupero/riciclaggio e i quantitativi effettivamente recuperati o riciclati.

Principio di diritto

L'articolo 15 della direttiva 94/62/CE non osta a una normativa nazionale che imponga un contributo economico agli operatori che immettono sul mercato prodotti imballati, anche se essi non intervengono sugli imballaggi, quando il contributo è commisurato alla mancata realizzazione degli obiettivi minimi di recupero energetico e di riciclaggio. Tale misura è compatibile con il principio "chi inquina paga" perché grava su importatori e distributori che contribuiscono alla produzione di rifiuti di imballaggio e non è riservata a chi interviene materialmente sugli imballaggi; inoltre, nel caso esaminato, non integra una discriminazione vietata dall'articolo 110 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 94/62/CE
  • Articolo 15 direttiva 94/62/CE
  • Articolo 1 direttiva 94/62/CE
  • Articolo 2 direttiva 94/62/CE
  • Articolo 3, punto 11, direttiva 94/62/CE
  • Articolo 110 TFUE
  • OUG n. 196/2005, articolo 9, paragrafo 1, lettera d)
  • Decisione del governo n. 621/2005, articolo 16, paragrafi 1 e 4
  • Ordinul nr. 578/2006, allegato, punto 11

Contributo nazionale sugli imballaggi immessi sul mercato: compatibilità con l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Piteşti in una controversia tra una società importatrice/distributrice di prodotti imballati e l'amministrazione rumena del Fondo per l'ambiente. Il giudizio verte sulla legittimità di un contributo ambientale applicato agli operatori che immettono sul mercato rumeno prodotti imballati, pur senza intervenire sugli imballaggi, e calcolato in funzione degli obiettivi di recupero e riciclaggio non raggiunti.

Fatti e procedimento principale

La SC Cali Esprou SRL acquistava merci già imballate all'estero e le rivendeva in Romania senza modificare gli imballaggi. A seguito di un controllo fiscale, le autorità rumene le hanno richiesto un contributo aggiuntivo per gli anni 2013 e 2014, fondato sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell'OUG n. 196/2005 sul Fondo per l'ambiente.

La società ha contestato il contributo sostenendo, in sostanza, di non poter essere qualificata come soggetto che inquina, poiché non interveniva sugli imballaggi e si limitava a commercializzare i prodotti così come importati. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se tale meccanismo fosse conforme all'articolo 15 della direttiva 94/62/CE e al principio "chi inquina paga".

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
  • l'articolo 1, che indica gli obiettivi di prevenzione, reimpiego, riciclaggio e riduzione dello smaltimento finale;
  • l'articolo 2, che estende la direttiva a tutti gli imballaggi immessi sul mercato;
  • l'articolo 3, punto 11, che definisce in senso ampio gli "operatori economici", includendo importatori, commercianti e distributori;
  • l'articolo 15, che consente agli Stati membri, in assenza di misure unionali, di adottare misure economiche nel rispetto del principio "chi inquina paga" e degli obblighi derivanti dal Trattato;
  • l'articolo 110 TFUE, esaminato dalla Corte per verificare l'assenza di una discriminazione fiscale interna.

Ragionamento della Corte sul principio "chi inquina paga"

La Corte osserva che l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE non realizza un'armonizzazione esaustiva: in mancanza di strumenti economici adottati dal Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure proprie, purché conformi ai principi della politica ambientale dell'Unione e agli obblighi del Trattato.

Richiamando il ventinovesimo considerando della direttiva, la Corte sottolinea che il principio "chi inquina paga" ha una portata ampia e non si limita ai soggetti che producono materialmente il rifiuto. Esso include anche coloro che contribuiscono alla formazione dei rifiuti di imballaggio, come importatori e distributori di prodotti imballati, anche quando non intervengono sugli imballaggi.

La Corte ritiene inoltre che il contributo rumeno persegua gli obiettivi della direttiva, perché incentiva la riduzione degli imballaggi e favorisce il recupero e il riciclaggio, dissuadendo il mancato rispetto degli obiettivi minimi di recupero energetico e di riciclaggio.

Esame dell'articolo 110 TFUE

La Corte qualifica il contributo come imposizione interna ai sensi dell'articolo 110 TFUE, poiché rientra in un regime generale di tributi interni applicati sistematicamente a una categoria di prodotti secondo criteri oggettivi. Tuttavia, dalla decisione di rinvio non emerge che il prelievo assoggetti i prodotti importati a un onere superiore rispetto a quelli nazionali simili.

Di conseguenza, la misura non risulta incompatibile con l'articolo 110 TFUE, in quanto si applica indipendentemente dall'origine dei prodotti e dei relativi imballaggi.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE e il principio "chi inquina paga" non ostano a una normativa nazionale che impone un contributo a un operatore economico che non interviene sugli imballaggi immessi sul mercato, quando il contributo è calcolato in base alla differenza tra gli obiettivi minimi di recupero energetico e di riciclaggio e i quantitativi effettivamente recuperati o riciclati.

Principi affermati

  • Il principio "chi inquina paga" in materia di imballaggi ha una portata estesa e comprende anche importatori e distributori.
  • Gli Stati membri possono introdurre misure economiche ambientali in assenza di armonizzazione completa a livello unionale.
  • Un contributo ambientale collegato al mancato raggiungimento degli obiettivi di recupero/riciclaggio è, in linea di principio, coerente con gli obiettivi della direttiva 94/62/CE.
  • Una misura del genere non viola l'articolo 110 TFUE se si applica in modo oggettivo e non discriminatorio rispetto ai prodotti importati e nazionali.

Come è indicizzato

Materieimballaggi e rifiuti di imballaggiodiritto ambientale dell'unione europeacontributi e tributi ambientaliprincipio chi inquina pagaimposizioni interne e articolo 110 tfue

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