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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-256/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2018. — Deichmann SE contro Hauptzollamt Duisburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Antidumping – Validità di un regolamento diretto ad eseguire una sentenza della Corte che ha dichiarato taluni regolamenti precedenti invalidi – Obbligo di esecuzione – Base giuridica – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 14 – Fissazione degli elementi di riscossione di dazi antidumping da parte degli Stati membri – Ingiunzione di sospensione del rimborso di dazi antidumping da parte delle autorità doganali nazionali – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi – Articolo 10 – Irretroattività – Codice doganale comunitario – Articolo 221 – Prescrizione – Articolo 236 – Rimborso di dazi non dovuti. — Causa C-256/16

Giurisprudenza europea62016CJ0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il rinvio del Finanzgericht Düsseldorf e ha confermato la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223. La Commissione poteva riprendere il procedimento antidumping e ordinare alle autorità doganali di sospendere i rimborsi in attesa della nuova determinazione delle aliquote. Le regole su irretroattività e prescrizione doganale non impedivano tale operazione, perché la nuova decisione doveva incidere solo sui dazi relativi al periodo originario di applicazione delle misure invalide.

Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 che, per dare esecuzione a una precedente sentenza di invalidità in materia antidumping, impone alle autorità doganali nazionali di sospendere il rimborso dei dazi in attesa della reistituzione delle aliquote corrette.

La questione giuridica

Se sia valido il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, in particolare quanto a: scelta della base normativa applicabile dopo l’abrogazione del regolamento n. 384/96; competenza della Commissione a imporre alle autorità doganali nazionali di attendere la sua valutazione prima di decidere sulle domande di rimborso ex articolo 236 del codice doganale; compatibilità della ripresa del procedimento con il principio di irretroattività e con la prescrizione triennale dell’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale; proporzionalità delle ingiunzioni impartite alle autorità nazionali.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 è valido: dopo l’abrogazione del regolamento n. 384/96, i procedimenti antidumping pendenti potevano essere proseguiti sulla base del regolamento n. 1225/2009; l’articolo 14, paragrafo 1, di quest’ultimo autorizzava la Commissione a impartire alle autorità doganali nazionali istruzioni funzionali alla riscossione, comprese quelle di attendere la reistituzione delle aliquote prima di statuire sul rimborso; la ripresa del procedimento non violava né il principio di irretroattività né la prescrizione dell’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, poiché la nuova determinazione riguardava solo i dazi dovuti per importazioni effettuate durante il periodo di applicazione originario; infine, le misure adottate non erano manifestamente inidonee o sproporzionate rispetto all’obiettivo di eseguire la precedente sentenza di invalidità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263, sesto comma, TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 384/96
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Codice doganale comunitario (regolamento CEE n. 2913/92)
  • Articolo 217 del codice doganale comunitario
  • Articolo 221 del codice doganale comunitario
  • Articolo 236 del codice doganale comunitario
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223
  • Regolamento (CE) n. 1472/2006
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1036

Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in una controversia tra Deichmann SE e lo Hauptzollamt Duisburg su una domanda di rimborso di dazi antidumping relativi a importazioni di calzature con tomaie di cuoio. La Corte era chiamata a valutare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, adottato dalla Commissione per eseguire la sentenza che aveva dichiarato invalidi i precedenti regolamenti antidumping.

Fatti e procedimento principale

Deichmann aveva chiesto il rimborso, ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale comunitario, dei dazi antidumping versati in applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, sostenendo che, a seguito della sentenza della Corte del 4 febbraio 2016 nelle cause riunite C & J Clark International e Puma, quei dazi non erano legalmente dovuti. Nel frattempo, la Commissione aveva adottato il regolamento controverso, con il quale aveva stabilito una procedura per riesaminare le domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori cinesi e vietnamiti, disponendo che le autorità doganali nazionali attendessero la nuova decisione della Commissione prima di concedere il rimborso.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 384/96 e il regolamento (CE) n. 1225/2009 in materia antidumping;
  • l’articolo 9, paragrafo 4, relativo all’adozione dei dazi antidumping definitivi;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, sul divieto di applicazione retroattiva dei dazi;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, sulla riscossione dei dazi da parte degli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo;
  • l’articolo 23 del regolamento n. 1225/2009, che abroga il regolamento n. 384/96 ma preserva la validità dei procedimenti avviati;
  • gli articoli 217, 221 e 236 del codice doganale comunitario.

Ricevibilità del rinvio

La Commissione aveva contestato la ricevibilità del rinvio, sostenendo che la società interessata avrebbe dovuto impugnare direttamente il regolamento controverso davanti al giudice dell’Unione. La Corte ha tuttavia escluso l’irricevibilità, rilevando che il regolamento era stato adottato dopo la proposizione del ricorso nazionale: la ricorrente non cercava di eludere il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, ma di difendersi da un atto sopravvenuto che incideva sulla controversia pendente.

Ragionamento della Corte sulla base giuridica e sulla competenza della Commissione

La Corte ha anzitutto chiarito che, al momento dell’adozione del regolamento controverso, il regolamento n. 384/96 era già stato abrogato dal regolamento n. 1225/2009. Poiché quest’ultimo era una codificazione della disciplina precedente e l’articolo 23 garantiva la validità dei procedimenti già avviati, i procedimenti antidumping pendenti dovevano proseguire sulla base del regolamento n. 1225/2009. Ne consegue che la Commissione ha correttamente utilizzato tale regolamento come base giuridica e che spettava a essa, e non al Consiglio, adottare il nuovo atto, in quanto l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009, come modificato, attribuiva alla Commissione il potere di istituire i dazi antidumping definitivi.

Portata dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 e rapporto con l’articolo 236 del codice doganale

Il giudice del rinvio dubitava che l’articolo 14, paragrafo 1, consentisse alla Commissione di imporre alle autorità doganali nazionali di sospendere le decisioni sui rimborsi. La Corte ha risposto che tale disposizione non fissa in modo tassativo tutti gli elementi della riscossione dei dazi e consente quindi alla Commissione di adottare misure funzionali alla corretta riscossione. Le ingiunzioni contenute nel regolamento controverso erano dirette a preservare la riscossione e a evitare rimborsi prematuri prima che la Commissione avesse determinato le aliquote appropriate.

Quanto all’articolo 236 del codice doganale, la Corte ha osservato che, dopo la dichiarazione di invalidità dei regolamenti antidumping, i dazi non sono più legalmente dovuti e devono, in linea di principio, essere rimborsati; tuttavia, la portata della sentenza di invalidità va letta insieme alla motivazione. Nel caso concreto, l’invalidità derivava da vizi specifici: mancato esame delle domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale. Perciò, solo l’eventuale differenza tra i dazi effettivamente riscossi e quelli correttamente determinati all’esito del riesame avrebbe potuto essere indebita. Da qui la conclusione che il rimborso immediato e integrale non era necessario e che l’articolo 236 non impediva di attendere la nuova determinazione della Commissione.

Ripresa del procedimento, irretroattività e prescrizione doganale

La Corte ha poi affermato che, quando un regolamento antidumping è annullato o dichiarato invalido, l’istituzione competente può riprendere il procedimento nella fase in cui si è verificato il vizio, anche se questa facoltà non è espressamente prevista dal testo normativo. La ripresa è legittima purché non sia stata compromessa l’intera procedura.

Quanto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 e al corrispondente articolo del regolamento n. 384/96, la Corte ha precisato che la nuova istituzione dei dazi non può produrre effetti su importazioni immesse in libera pratica prima dell’entrata in vigore delle misure originarie, ma può riguardare i prodotti importati durante il periodo iniziale di applicazione di tali misure. Il fatto che i dazi fossero nel frattempo scaduti non impediva dunque la ripresa del procedimento.

Quanto all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, la Corte ha ricordato che la prescrizione triennale riguarda la comunicazione dell’importo dei dazi al debitore da parte delle autorità doganali nazionali, non l’adozione del regolamento antidumping da parte della Commissione. Pertanto, tale termine non osta né alla ripresa del procedimento né all’adozione del nuovo regolamento; spetterà poi alle autorità nazionali verificare, caso per caso, se la comunicazione al debitore sia ancora possibile nel rispetto del termine e delle eventuali sospensioni.

Proporzionalità delle misure adottate per eseguire la sentenza precedente

La Corte ha anche esaminato il profilo della proporzionalità. Pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità nell’adottare le misure necessarie per dare esecuzione a una sentenza di invalidità, la Commissione non può adottare misure manifestamente inidonee. Nel caso di specie, l’obbligo per le autorità doganali nazionali di trasmettere le domande di rimborso alla Commissione era idoneo a consentire un riesame completo e non comportava oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori. Inoltre, la procedura era temporalmente delimitata e un eventuale ritardo poteva essere compensato dagli interessi.

Decisione

La Corte ha quindi dichiarato che l’esame della questione non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223.

Principi ricavabili

  • Dopo l’abrogazione del regolamento antidumping precedente, i procedimenti pendenti proseguono sulla base del regolamento successivo di codificazione, se questo preserva la validità dei procedimenti già avviati.
  • L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 consente alla Commissione di adottare misure necessarie alla riscossione dei dazi, anche imponendo alle autorità doganali nazionali di attendere il completamento del riesame prima di decidere sui rimborsi.
  • La dichiarazione di invalidità di un regolamento antidumping non impone sempre il rimborso immediato e integrale dei dazi, se il vizio riguarda solo alcune fasi del procedimento e può essere corretto tramite una nuova determinazione delle aliquote.
  • La prescrizione dell’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale riguarda la comunicazione dell’importo al debitore e non preclude l’adozione o la ripresa del procedimento antidumping da parte della Commissione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdiritto doganalerimborso dei dazivalidità degli atti dell'unioneesecuzione delle sentenze della corte

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