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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-355/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2018. — Christian Picart contro Ministre des Finances et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Fiscalità diretta – Trasferimento del luogo di residenza da uno Stato membro verso la Svizzera – Tassazione delle plusvalenze latenti relative a rilevanti partecipazioni nel capitale di società stabilite nello Stato membro d’origine in occasione di tale trasferimento – Ambito di applicazione dell’accordo. — Causa C-355/16

Giurisprudenza europea62016CJ0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la situazione del sig. Picart rientrasse nell’ambito di applicazione personale dell’ALCP come lavoratore autonomo. Di conseguenza, l’accordo non impedisce alla Francia di assoggettare a imposizione immediata le plusvalenze latenti sulle partecipazioni rilevanti al momento del trasferimento della residenza in Svizzera, con eventuale differimento subordinato a garanzie. La giurisprudenza sull’articolo 49 TFUE e sulla sentenza N non può essere automaticamente estesa all’ALCP.

L’ALCP non osta all’imposizione immediata delle plusvalenze latenti su partecipazioni rilevanti quando un residente trasferisce la residenza in Svizzera ma continua a svolgere l’attività economica nello Stato membro d’origine senza rientrare nella nozione di lavoratore autonomo frontaliero o stabilito ai sensi dell’accordo.

La questione giuridica

Se il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi previsto dall’ALCP sia equivalente alla libertà di stabilimento dell’articolo 49 TFUE; se, in tale contesto, debba applicarsi la giurisprudenza della sentenza N del 7 settembre 2006; e se l’ALCP osti a una normativa nazionale che tassa immediatamente, al trasferimento di residenza in Svizzera, le plusvalenze latenti su partecipazioni rilevanti detenute in società dello Stato membro d’origine, con sospensione subordinata a garanzie.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una persona che trasferisce la residenza dalla Francia alla Svizzera ma continua a svolgere la propria attività economica nello Stato membro d’origine, senza rientrare nella nozione di lavoratore autonomo ai sensi degli articoli 12 e 13 dell’allegato I ALCP, non può invocare l’accordo per opporsi all’imposizione immediata delle plusvalenze latenti sulle proprie partecipazioni rilevanti. La giurisprudenza resa in materia di libertà di stabilimento del TFUE, inclusa la sentenza N, non si traspone automaticamente all’ALCP, salvo espressa previsione dell’accordo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
  • Articolo 16 ALCP
  • Articolo 12 dell’allegato I ALCP
  • Articolo 13 dell’allegato I ALCP
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 43 CE

Imposizione delle plusvalenze latenti al trasferimento di residenza in Svizzera

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di fiscalità diretta e libera circolazione delle persone tra Unione europea e Svizzera. Il problema nasce dall’applicazione dell’articolo 167 bis del CGI a un contribuente che aveva trasferito la residenza dalla Francia alla Svizzera, mantenendo però la propria attività economica connessa a partecipazioni in società francesi.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Christian Picart ha trasferito la propria residenza in Svizzera nel 2002. Alla data del trasferimento deteneva rilevanti partecipazioni nel capitale di società francesi e ha dichiarato una plusvalenza latente su tali titoli, chiedendo la sospensione del pagamento dell’imposta, subordinata alla designazione di un rappresentante fiscale in Francia e alla prestazione di una garanzia bancaria. Nel 2005, a seguito della cessione dei titoli, l’amministrazione fiscale francese ha rivalutato la plusvalenza dichiarata e ha richiesto un’integrazione d’imposta sul reddito e contributi sociali, con sanzioni. Il contribuente ha contestato la pretesa fiscale, sostenendo l’incompatibilità della disciplina con l’ALCP.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’ALCP del 21 giugno 1999, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom. Sono rilevanti in particolare:

  • l’articolo 16, paragrafo 2, ALCP, relativo al rilievo della giurisprudenza della Corte di giustizia anteriore e successiva alla firma dell’accordo;
  • l’articolo 12 dell’allegato I ALCP, sul diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I ALCP, sui lavoratori autonomi frontalieri. Sul versante interno francese, viene in rilievo l’articolo 167 bis del code général des impôts, che prevede la tassazione delle plusvalenze latenti al momento del trasferimento della residenza fuori dalla Francia, con possibilità di sospensione subordinata a garanzie e adempimenti dichiarativi.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi previsto dall’ALCP avesse la stessa portata della libertà di stabilimento dell’articolo 49 TFUE;
  • se, in tale ipotesi, dovesse applicarsi la giurisprudenza della sentenza N del 7 settembre 2006;
  • se, in ogni caso, l’ALCP dovesse essere interpretato nel medesimo senso del TFUE quanto all’opposizione alla disciplina francese sulle plusvalenze latenti.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che, in talune circostanze, i cittadini di una parte contraente possono invocare l’ALCP anche nei confronti del proprio Stato di origine, come già affermato nella sentenza Ettwein. Tuttavia, occorre verificare se la situazione concreta rientri nella nozione di "lavoratori autonomi" ai sensi dell’accordo.

La Corte esamina separatamente le due disposizioni dell’allegato I:

  • articolo 12: riguarda il cittadino che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente. Il sig. Picart, cittadino francese, non intendeva esercitare l’attività in Svizzera, ma continuare a svolgerla nello Stato d’origine; pertanto non rientra in questa disposizione.
  • articolo 13: riguarda il lavoratore autonomo frontaliero che risiede in uno Stato parte, esercita l’attività nell’altro e ritorna al domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Il sig. Picart, invece, risiedeva in Svizzera e non effettuava i tragitti tipici del frontaliero; di conseguenza non rientra neppure in questa disposizione.

La Corte conclude quindi che la situazione non ricade nell’ambito di applicazione ratione personae della nozione di lavoratore autonomo dell’ALCP. Ciò basta per escludere che l’interessato possa invocare l’accordo contro la normativa francese.

Quanto al richiamo alla sentenza N e all’articolo 49 TFUE, la Corte ribadisce che l’interpretazione delle libertà del mercato interno non può essere automaticamente trasposta all’ALCP, poiché la Svizzera non partecipa al mercato interno dell’Unione e l’accordo non contiene una clausola generale di assimilazione in tal senso. Inoltre, la formulazione e la portata delle disposizioni dell’ALCP non sono assimilabili a quelle dell’articolo 43 CE, ora 49 TFUE.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che, poiché una situazione come quella del procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della nozione di lavoratori autonomi ai sensi dell’ALCP, le disposizioni di tale accordo devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede:

  • la tassazione immediata delle plusvalenze latenti su partecipazioni rilevanti al trasferimento di residenza da uno Stato parte ad un altro Stato parte;
  • la possibilità di differire la riscossione solo previa costituzione di garanzie idonee a tutelare il credito erariale.

Principi affermati

La sentenza conferma che l’ALCP tutela la mobilità dei lavoratori autonomi solo entro i limiti testuali delle sue disposizioni: occorre che l’attività sia esercitata nel territorio dell’altra parte contraente oppure, nel caso dei frontalieri, con il peculiare regime di rientro periodico previsto dall’accordo. Ne deriva che una fattispecie puramente interna allo Stato membro d’origine, con residenza trasferita in Svizzera ma attività economica mantenuta nello Stato d’origine, non beneficia automaticamente delle libertà del TFUE né della relativa giurisprudenza, salvo espressa previsione dell’ALCP.

Come è indicizzato

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