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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-431/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 marzo 2018. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contro José Blanco Marqués. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 12, da 46 bis a 46 quater – Prestazioni della stessa natura – Nozione – Norma anticumulo – Nozione – Presupposti – Norma nazionale che prevede un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni – Sospensione dell’indennità integrativa in caso di attività lavorativa o di percepimento di una pensione di vecchiaia. — Causa C-431/16

Giurisprudenza europea62016CJ0431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la sospensione dell’integrazione del 20% alla pensione d’invalidità permanente totale, quando il beneficiario percepisce una pensione di vecchiaia svizzera, rientra nelle clausole di riduzione disciplinate dal regolamento n. 1408/71. Rileva inoltre che, ai fini del coordinamento europeo, conta anche l’interpretazione giurisprudenziale consolidata del diritto nazionale fornita dal giudice supremo. Pur riconoscendo che le due prestazioni sono della stessa natura, la Corte esclude l’applicazione della norma anticumulo dell’articolo 46 ter, poiché la prestazione spagnola non è elencata nell’allegato IV, parte D.

Previdenza sociale dei lavoratori migranti: qualificazione come clausola di riduzione della sospensione di un’integrazione alla pensione d’invalidità in caso di percezione di una pensione di vecchiaia estera e limiti all’anticumulo ex regolamento n. 1408/71

La questione giuridica

Se la sospensione dell’integrazione del 20% alla pensione d’invalidità, prevista dal diritto spagnolo e interpretata dal giudice supremo nazionale come operante anche in caso di percezione di pensione di vecchiaia estera, costituisca una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71; se la nozione di "legislazione" comprenda l’interpretazione giurisprudenziale del giudice supremo; se l’integrazione e la pensione svizzera siano prestazioni della stessa natura; e, in caso affermativo, se la clausola anticumulo possa applicarsi nonostante la prestazione non sia menzionata nell’allegato IV, parte D, del regolamento.

Principio di diritto

Una norma nazionale che sospende un’integrazione alla pensione d’invalidità quando il beneficiario percepisce una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71; la nozione di "legislazione" comprende anche l’interpretazione consolidata data dal giudice supremo nazionale; l’integrazione e la pensione svizzera sono prestazioni della stessa natura; tuttavia, la clausola anticumulo non è applicabile alla prestazione in questione se essa non è menzionata nell’allegato IV, parte D, del regolamento n. 1408/71.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 1, lettera j), regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 12, regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 46, regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 46 bis, regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 46 ter, regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone
  • Allegato II dell’accordo CE-Svizzera

Preclusione del cumulo tra integrazione di invalidità e pensione di vecchiaia estera

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte è chiamata a valutare se la sospensione, prevista dal diritto spagnolo e applicata dal lINSS, dell’integrazione del 20% alla pensione di invalidità permanente totale in presenza di una pensione di vecchiaia svizzera sia compatibile con il regolamento n. 1408/71.

Fatti e procedimento principale

Il sig. José Blanco Marqués percepiva una pensione spagnola di invalidità permanente totale per la professione abituale, accompagnata dall’integrazione del 20% prevista per gli assicurati di età pari o superiore a 55 anni. Al compimento dei 65 anni ha ottenuto una pensione di vecchiaia svizzera. L’INSS ha quindi soppresso l’integrazione e chiesto la restituzione di somme già corrisposte, ritenendo che la prestazione fosse incompatibile con la pensione di vecchiaia.

Il giudice di primo grado aveva annullato la decisione amministrativa, mentre il giudice d’appello ha chiesto alla Corte di interpretare gli articoli 12, 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 883/2004. La Corte precisa preliminarmente che, poiché le decisioni costitutive delle prestazioni risalgono al 1998 e al 2008, trova applicazione solo il regolamento n. 1408/71.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, che include tra le prestazioni coordinate le prestazioni d’invalidità;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, che disciplina le clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione in caso di cumulo con altre prestazioni o redditi;
  • gli articoli 46 bis e 46 ter, relativi rispettivamente alle disposizioni generali e particolari in materia di cumulo di prestazioni della stessa natura;
  • l’articolo 1, lettera j), che definisce la nozione di "legislazione";
  • l’accordo CE-Svizzera e il suo allegato II, che estendono l’uso del regolamento n. 1408/71 ai rapporti con la Svizzera.

Prima questione: qualificazione come clausola di riduzione

La Corte osserva che la misura spagnola rientra nel campo di applicazione materiale del regolamento, poiché riguarda una prestazione d’invalidità. Richiama poi la propria giurisprudenza secondo cui una norma nazionale costituisce clausola di riduzione quando il suo meccanismo comporta una diminuzione della prestazione per effetto del percepimento di un’altra prestazione in un diverso Stato membro.

Nel caso di specie, la sospensione dell’integrazione del 20% opera non solo in presenza di attività lavorativa, ma anche in presenza di una pensione di vecchiaia, considerata dalla giurisprudenza spagnola come reddito sostitutivo del lavoro, e ciò indifferentemente che la pensione sia nazionale o estera. La Corte conclude dunque che la disposizione costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.

Seconda questione: portata della nozione di "legislazione"

La Corte interpreta l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), nel senso che la nozione di "legislazione del primo Stato membro" non si limita al testo formale della norma, ma comprende anche l’interpretazione fornita da un giudice supremo nazionale, quando tale interpretazione sia consolidata. Poiché la portata delle norme interne va valutata alla luce della loro interpretazione giurisprudenziale nazionale, la regola spagnola va letta come comprensiva anche dei casi di pensione di vecchiaia estera.

Terza questione: stessa natura o natura diversa delle prestazioni

Per stabilire se l’integrazione del 20% e la pensione di vecchiaia svizzera siano della stessa natura, la Corte applica i criteri classici: oggetto, finalità, base di calcolo e condizioni di attribuzione. L’integrazione spagnola è diretta a tutelare lavoratori tra i 55 e i 65 anni con invalidità permanente totale e difficoltà di reinserimento lavorativo; essa costituisce un accessorio della pensione di invalidità e si calcola sulla base della stessa.

La Corte osserva che tali caratteristiche la avvicinano alle prestazioni di vecchiaia, più che a quelle di disoccupazione. Richiama inoltre la propria giurisprudenza sulle prestazioni di invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in uno Stato membro e considera tali prestazioni come aventi la stessa natura. Ne segue che l’integrazione spagnola e la pensione di vecchiaia svizzera devono essere considerate della stessa natura.

Quarta e quinta questione: limiti all’applicazione della clausola anticumulo

La Corte ricorda che l’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), consente l’applicazione di clausole anticumulo nazionali alle prestazioni calcolate ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), solo se sono soddisfatte due condizioni cumulative:

  • l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza;
  • la prestazione è espressamente menzionata nell’allegato IV, parte D.

Pur rilevando che la verifica della prima condizione spetta al giudice nazionale, la Corte constata che la prestazione spagnola non figura nell’allegato IV, parte D. Per questo motivo esclude l’applicabilità della clausola anticumulo nazionale nel caso concreto.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la norma spagnola che sospende l’integrazione del 20% in caso di percezione di una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2;
  • la nozione di "legislazione" di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), include l’interpretazione del giudice supremo nazionale;
  • l’integrazione spagnola e la pensione di vecchiaia svizzera sono prestazioni della stessa natura;
  • l’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), osta all’applicazione della clausola anticumulo quando la prestazione non è menzionata nell’allegato IV, parte D.

Principi utili per la pratica

Per i professionisti, la sentenza conferma che, nel coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, non basta il dato letterale della legge nazionale: conta anche l’interpretazione giurisprudenziale consolidata. Inoltre, le clausole nazionali di sospensione o riduzione vanno qualificate sostanzialmente come norme anticumulo se incidono sull’importo della prestazione per effetto di una pensione estera. Tuttavia, nei casi disciplinati dall’articolo 46 ter, la possibilità di applicare tali clausole è strettamente limitata dall’elencazione contenuta nell’allegato IV, parte D.

Come è indicizzato

Materieprevidenza sociale dei lavoratori migranticoordinamento dei sistemi di sicurezza socialepensioni d’invalidità e di vecchiaianorme anticumulorapporti con la svizzera

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