Sentenza n. 1929/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1392 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l'impugnazione della deliberazione regionale di ratifica del PATI e degli atti presupposti, nella parte relativa all'inserimento di un'attività sportivo-ricreativa di equitazione con box per cavalli e spazi di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario di terreni confinanti ha impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, anzitutto, l'erroneità della qualificazione del parere VAS, che sarebbe stato negativo rispetto all'inserimento dell'attività di maneggio, nonché il difetto, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione degli atti approvativi del PATI. Ha inoltre censurato la mancata ripubblicazione del piano dopo l'accoglimento dell'osservazione presentata dal proprietario dell'area destinata al maneggio, sostenendo che la modifica fosse facoltativa o concordata, non obbligatoria, e avesse superato i canoni guida del piano adottato. Ha poi dedotto la violazione dell'art. 216 del TULS, assumendo che il maneggio costituisse attività insalubre di prima classe da isolare e mantenere lontana dalle abitazioni, e la violazione dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006, per la prossimità dell'insediamento a un punto di captazione o derivazione di acque superficiali destinate al consumo umano.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il parere VAS non fosse preclusivo dell'inserimento dell'attività nel PATI: il passaggio valorizzato dall'appellante era sintetico e non vincolante, mentre il parere qualificava la modifica come sostenibile sotto il profilo ambientale, prescrivendo una verifica in fase attuativa del tracciato definitivo dell'infrastruttura autostradale. La successiva valutazione tecnica regionale aveva verificato la non interferenza con il tracciato autostradale modificato. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni ambientali resta limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisati nel caso concreto. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l'obbligo di ripubblicazione del PATI, poiché l'accoglimento dell'osservazione non aveva determinato una modifica essenziale del piano; inoltre, non vi era contrasto tra la decisione finale e la VAS. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che la conformità all'art. 216 TULS non potesse essere contestata direttamente contro il piano generale, poiché la concreta insalubrità e pericolosità dell'insediamento devono essere valutate nella successiva fase autorizzatoria. Analogamente, la violazione dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 richiede l'esame delle caratteristiche concrete e della pericolosità dell'insediamento, non effettuabile già in sede di pianificazione strategica. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
art. 4 l.r. Veneto n. 11/2004
Richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina del PATI; il giudice non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.
artt. 15 e 16 l.r. Veneto n. 11/2004
Applicati ai fini della valutazione dell'obbligo di ripubblicazione del piano dopo le modifiche introdotte in sede di approvazione; la ripubblicazione non è necessaria quando la modifica non è essenziale e non supera i canoni guida del piano adottato.
artt. 4 e 15 d.lgs. 152/2006
Richiamati con riguardo alla VAS; il parere ambientale è stato interpretato come non preclusivo dell'intervento, subordinandone l'attuazione alle verifiche e prescrizioni indicate.
direttiva 2001/42/CE
Richiamata dall'appellante in materia di valutazione ambientale strategica; non è stata ravvisata una violazione rilevante.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti; il Collegio ha escluso carenze motivazionali invalidanti, valorizzando la coerenza tra VAS, valutazione tecnica regionale e decisione finale.
art. 216 TULS
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni, la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
La verifica dell'eventuale insalubrità e del rispetto delle distanze deve essere compiuta in sede di eventuale autorizzazione, sulla base delle concrete caratteristiche dell'insediamento, e non necessariamente già in sede di pianificazione generale.
art. 94 d.lgs. 152/2006
La zona di rispetto, in assenza di diversa specificazione da parte delle regioni, ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
Il divieto relativo alle aree di salvaguardia delle acque richiede la verifica concreta delle caratteristiche e della pericolosità dell'insediamento; tale valutazione non può essere anticipata in modo astratto nella pianificazione strategica.
art. 5, comma 6, l.r. Veneto n. 11/2004
Richiamato quale base normativa della ratifica regionale dell'approvazione del PATI.
Massime di principio
- Il parere VAS non è necessariamente preclusivo dell'inserimento di una previsione urbanistica quando, letto nel suo complesso, qualifica la modifica come sostenibile e la subordina a prescrizioni o verifiche nella fase attuativa; una valutazione ambientale non può essere qualificata come negativa sulla base dell'isolata estrapolazione di un passaggio sintetico e non decisorio.
- Le valutazioni amministrative in materia ambientale sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza; contestazioni meramente formali o la diversa preferenza del privato non sono sufficienti a superare la discrezionalità tecnica dell'amministrazione.
- La ripubblicazione di uno strumento urbanistico è necessaria, per le modifiche facoltative o concordate, solo quando esse siano sostanziali e superino i canoni guida del piano adottato; non occorre invece quando l'accoglimento di un'osservazione determina una modifica non essenziale e non altera in modo significativo l'impostazione pianificatoria.
- La compatibilità di una specifica attività con la disciplina delle industrie insalubri deve essere verificata nella fase autorizzatoria, sulla base delle concrete caratteristiche dell'insediamento e della sua effettiva pericolosità, non potendo essere dedotta in via astratta contro la mera previsione contenuta in un piano generale.
- Il rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e dei relativi divieti richiede l'esame concreto dell'insediamento e della sua pericolosità; tale accertamento non deve essere necessariamente compiuto già nella fase di pianificazione strategica.
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