Parere n. 1435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- per mancato riconoscimento del diritto genitoriale e di famiglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per il mancato riconoscimento del diritto genitoriale e di famiglia, con riferimento all’affidamento esclusivo del figlio alla madre disposto dal Tribunale civile.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha lamentato che la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, con la quale erano stati regolamentati i rapporti tra lui e il figlio e disposto l’affidamento esclusivo del minore alla madre, avrebbe leso il suo diritto genitoriale e di famiglia. Il Ministero della giustizia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando l’assenza di un atto amministrativo impugnabile mediante il rimedio straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente non ha impugnato un atto amministrativo, ma ha censurato il contenuto di una sentenza del giudice civile. Tali doglianze non sono deducibili mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e avrebbero dovuto essere eventualmente proposte con gli ordinari mezzi di impugnazione in sede giurisdizionale civile. La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Osservazioni
Impugnazione di una sentenza civile anziché di un atto amministrativo
Il ricorso straordinario è inammissibile quando il ricorrente non impugna un atto amministrativo, ma censura una sentenza del giudice civile. Le relative doglianze devono essere fatte valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione giurisdizionale civile.
Norme richiamate
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
presupposti a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
presupposti a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
Le disposizioni sono richiamate insieme all’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile se non è diretto contro un atto amministrativo, ma contro una sentenza del giudice civile.
- Le censure relative al contenuto di una pronuncia giurisdizionale civile devono essere proposte mediante gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal processo civile e non mediante il ricorso straordinario.
Ricorso straordinario sul diritto genitoriale e sull’affidamento del figlio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un genitore che ha lamentato il mancato riconoscimento del proprio diritto genitoriale e di famiglia in conseguenza dell’affidamento esclusivo del figlio alla madre. Il ricorso è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero della giustizia.
Premesse e oggetto della controversia
Il ricorrente ha contestato la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, n. 1723 del 28 giugno 2018, che aveva regolamentato i rapporti tra il ricorrente e il figlio, disponendo l’affidamento esclusivo del minore alla madre. Gli effetti civili del precedente matrimonio tra il ricorrente e la madre del minore erano stati dichiarati cessati con la medesima pronuncia indicata nel parere.
Questione processuale
La questione decisiva riguardava l’ammissibilità del ricorso straordinario. Il ricorrente non aveva individuato né impugnato un provvedimento amministrativo, ma aveva rivolto le proprie censure direttamente contro una sentenza del giudice civile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorso straordinario non possa essere utilizzato per contestare una sentenza civile. Le doglianze concernenti il modo in cui il giudice civile ha disciplinato i rapporti genitoriali devono essere dedotte mediante gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento processuale civile.
La mancanza di un atto amministrativo impugnabile determina, pertanto, l’inammissibilità del ricorso nella sede straordinaria.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Protezione dei dati personali
La Sezione ha disposto che la Segreteria proceda all’oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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