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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11053/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/05/2023 che aveva rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) relative a pena di 1 anno e 8 mesi per il reato di furto aggravato. Motivi del ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver deciso senza attendere il deposito della relazione dei servizi sociali, cui il procedimento era stato in precedenza rinviato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver spiegato perché la detenzione domiciliare sarebbe stata inidonea a contenere la pericolosità sociale del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur avendo rinviato in attesa della relazione dei servizi sociali, ha potuto considerarla superflua alla luce di informazioni alternate e concordanti che dimostravano l'insussistenza delle condizioni per le misure richieste. La Corte ha condiviso la valutazione sul profilo prognostico: ampia pregressa attività delinquenziale, recenti fatti di reato e comportamento successivo al fatto-reato, assenza di lavoro dal 2016, pendenza per reato associativo e frequentazioni con pregiudicati indicano la mancata avvio di un processo di emenda e l'elevata pericolosità sociale; in tale quadro la detenzione domiciliare è stata ritenuta inidonea a contenere il rischio di recidiva. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 (affidamento in prova al servizio sociale)

    L'affidamento in prova è strumento rieducativo che richiede una prognosi favorevole basata sull'osservazione della personalità successiva al reato; il processo di emenda deve essere significativamente avviato. Il giudice valuta anche la natura dei reati e i precedenti, ma la condotta successiva è determinante per il giudizio prognostico.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 2 e 3

    I commi condizionano l'affidamento al convincimento che, con le prescrizioni, la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il rischio di nuovi reati; ciò impone valutazione prognostica sull'evoluzione personale.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter

    Prevede i limiti di pena e le condizioni per l'ammissione alle misure alternative; anche se l'affidamento non è ritenuto ammissibile, la detenzione domiciliare può essere concessa se è escluso il pericolo di commissione di nuovi reati.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71-bis, comma 3

    I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonchè, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento

    La norma non impone l'illegittimità automatica dei provvedimenti adottati senza tali adempimenti: è legittimo omettere formalmente l'acquisizione/accertamenti quando le emergenze istruttorie già disponibili consentono di apprezzare l'insussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che regola l'imposizione delle spese processuali: la condanna alle spese è disposta sul rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice può decidere senza attendere specifici documenti (es. relazione dei servizi sociali) quando altre informazioni disponibili sono univoche e sufficienti a dimostrare l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa.
  • Per l'ammissione all'affidamento in prova conta in modo rilevante la valutazione della condotta successiva al reato: è necessario che il processo di emenda sia significativamente avviato, non è sufficiente la sola astensione passata dal reato.
  • La detenzione domiciliare può sostituire l'affidamento solo se emerge che è idonea a contenere il rischio di commissione di nuovi reati; elementi negativi quali fattore di rischio sono: pregressi numerosi precedenti, reati recenti, assenza di occupazione stabile, pendenze per reati associativi e frequentazioni con pregiudicati.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella scelta e nell'apprezzamento delle misure alternative è ampia; la Cassazione verifica la congruità e la logicità della motivazione, non riesamina i fatti se la motivazione è adeguata.
  • In sede di impugnazione, i rilievi che non evidenziano specifici profili di illogicità o contraddittorietà nella motivazione del provvedimento di merito sono destinati a essere rigettati: occorre contestare punti precisi e decisivi della motivazione, non solo riferimenti normativi astratti.

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