Cassazione Penale, Sentenza n. 11053/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/05/2023 che aveva rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) relative a pena di 1 anno e 8 mesi per il reato di furto aggravato. Motivi del ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver deciso senza attendere il deposito della relazione dei servizi sociali, cui il procedimento era stato in precedenza rinviato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver spiegato perché la detenzione domiciliare sarebbe stata inidonea a contenere la pericolosità sociale del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur avendo rinviato in attesa della relazione dei servizi sociali, ha potuto considerarla superflua alla luce di informazioni alternate e concordanti che dimostravano l'insussistenza delle condizioni per le misure richieste. La Corte ha condiviso la valutazione sul profilo prognostico: ampia pregressa attività delinquenziale, recenti fatti di reato e comportamento successivo al fatto-reato, assenza di lavoro dal 2016, pendenza per reato associativo e frequentazioni con pregiudicati indicano la mancata avvio di un processo di emenda e l'elevata pericolosità sociale; in tale quadro la detenzione domiciliare è stata ritenuta inidonea a contenere il rischio di recidiva. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 (affidamento in prova al servizio sociale)
L'affidamento in prova è strumento rieducativo che richiede una prognosi favorevole basata sull'osservazione della personalità successiva al reato; il processo di emenda deve essere significativamente avviato. Il giudice valuta anche la natura dei reati e i precedenti, ma la condotta successiva è determinante per il giudizio prognostico.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 2 e 3
I commi condizionano l'affidamento al convincimento che, con le prescrizioni, la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il rischio di nuovi reati; ciò impone valutazione prognostica sull'evoluzione personale.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter
Prevede i limiti di pena e le condizioni per l'ammissione alle misure alternative; anche se l'affidamento non è ritenuto ammissibile, la detenzione domiciliare può essere concessa se è escluso il pericolo di commissione di nuovi reati.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71-bis, comma 3
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonchè, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento
La norma non impone l'illegittimità automatica dei provvedimenti adottati senza tali adempimenti: è legittimo omettere formalmente l'acquisizione/accertamenti quando le emergenze istruttorie già disponibili consentono di apprezzare l'insussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che regola l'imposizione delle spese processuali: la condanna alle spese è disposta sul rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice può decidere senza attendere specifici documenti (es. relazione dei servizi sociali) quando altre informazioni disponibili sono univoche e sufficienti a dimostrare l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa.
- Per l'ammissione all'affidamento in prova conta in modo rilevante la valutazione della condotta successiva al reato: è necessario che il processo di emenda sia significativamente avviato, non è sufficiente la sola astensione passata dal reato.
- La detenzione domiciliare può sostituire l'affidamento solo se emerge che è idonea a contenere il rischio di commissione di nuovi reati; elementi negativi quali fattore di rischio sono: pregressi numerosi precedenti, reati recenti, assenza di occupazione stabile, pendenze per reati associativi e frequentazioni con pregiudicati.
- La discrezionalità del giudice di merito nella scelta e nell'apprezzamento delle misure alternative è ampia; la Cassazione verifica la congruità e la logicità della motivazione, non riesamina i fatti se la motivazione è adeguata.
- In sede di impugnazione, i rilievi che non evidenziano specifici profili di illogicità o contraddittorietà nella motivazione del provvedimento di merito sono destinati a essere rigettati: occorre contestare punti precisi e decisivi della motivazione, non solo riferimenti normativi astratti.
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