Cassazione Civile, Ordinanza n. 18898/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative irrogate da un comune ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace, deducendo l'estinzione del credito per prescrizione. Il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'avvenuto sgravio comunicato dal concessionario della riscossione e ha compensato le spese. In appello il Tribunale, rilevando d'ufficio una questione di competenza territoriale, ha dichiarato competente il Giudice di pace di Vittoria, ritenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158/2019, l'opposizione dovesse essere proposta davanti al giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale titolare del credito. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 38, 112 e 342 c.p.c., sostenendo che nessuna eccezione o rilievo sulla competenza era stata sollevata nei precedenti gradi e che, quindi, la competenza del Tribunale di Roma come giudice d'appello si era radicata; ha inoltre censurato il rilievo officioso effettuato solo in fase decisoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la pronuncia del Tribunale, resa in sede di appello e limitata alla sola competenza territoriale del giudice di pace, fosse impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., non con ricorso ordinario per cassazione. Ha inoltre accertato d'ufficio che la comunicazione dell'ordinanza impugnata era avvenuta il 15 febbraio 2021, mentre il ricorso era stato consegnato per la notifica il 5 maggio 2021, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni per la conversione del ricorso in regolamento di competenza. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di rilievo officioso della competenza, ma la Corte non affronta il merito di tale censura perché il mezzo di impugnazione è stato ritenuto erroneo e tardivo.
art. 42 c.p.c.
la sentenza del Tribunale che decide solo sulla competenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza, non con ricorso ordinario per cassazione.
art. 46 c.p.c.
l'assenza di regolamento di competenza avverso le decisioni del Giudice di pace non esclude l'utilizzabilità del regolamento necessario contro la pronuncia del Tribunale che definisce solo la competenza.
art. 47, secondo comma, c.p.c.
il ricorso può essere convertito in istanza di regolamento di competenza solo se proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del ricorso per cassazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per erronea scelta del mezzo di impugnazione.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello decide esclusivamente sulla competenza, il mezzo di impugnazione corretto è il regolamento necessario di competenza; il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione può essere convertito in regolamento di competenza solo se è rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
- Ai fini della verifica della tempestività del regolamento di competenza, la Corte può acquisire d'ufficio le informazioni sulla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
- Se l'impugnazione è inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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