Cassazione Penale, Sentenza n. 3741/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo lamentando: omissione di esame della C.I.L.A. n. 7176 del 18/05/2021 e carenza/mere apparenza della motivazione; deduzione che i manufatti erano amovibili e temporanei e quindi non bisognosi di permesso di costruire; contestazione della qualificazione dei fatti come detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, perché la documentazione prodotta dimostrava che gli animali erano in buone condizioni di salute; osservazione che la ricorrente chiedeva il dissequestro solo dei cani di sua proprietà.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito motivazione sufficiente: quanto al reato edilizio, il Tribunale ha motivato il fumus sulla base della non amovibilità dei manufatti, richiamando la mancata esibizione della C.I.L.A. solo ad adiuvandum; quanto ai reati contro il benessere animale (artt. 544-ter e 727 cod. pen.) ha ritenuto il fumus sussistente in ragione delle condizioni in cui sono stati rinvenuti gli animali. La Corte ha precisato che nel giudizio di riesame è sufficiente la valutazione del fumus (astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie di reato) e non un accertamento pieno di colpevolezza. Per questi motivi ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma citata come parte della contestazione relativa alla commissione dei reati in concorso; la Corte non entra nel merito probatorio ma mantiene la valutazione sul fumus.
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nell'ambito della normativa edilizia invocata: la Corte valuta la non amovibilità dei manufatti come indice di violazione delle norme edilizie, ritenendo sufficiente il fumus per il sequestro.
art. 544-ter cod. pen.
Norma sul maltrattamento/detenzione di animali: la Corte ha ritenuto sussistente il fumus sulla base delle condizioni in cui gli animali sono stati rinvenuti.
art. 727 cod. pen.
Norma sulla custodia degli animali: considerata unitamente all'art. 544-ter per valutare il fumus; la motivazione del riesame è ritenuta adeguata.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi ammessi nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali: ammesso solo per violazione di legge; la Corte applica questo principio per dichiarare l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per vizio di legge; non è luogo per un nuovo esame di merito.
- Nel giudizio di riesame è sufficiente dimostrare il "fumus commissi delicti" in senso astratto (sussumibilità nella fattispecie) e non occorre un accertamento completo della responsabilità.
- La mera esibizione di una C.I.L.A. non elimina automaticamente il fumus se il giudice ritiene dai riscontri materiali che i manufatti siano non amovibili; l'omessa valutazione formale della C.I.L.A. può non essere rilevante se la motivazione complessiva è coerente.
- Per i reati contro il benessere animale, la condizione materiale in cui sono stati rinvenuti gli animali può sufficiente a fondare il fumus per il sequestro preventivo.
- Per ottenere successo in situazioni analoghe è necessario apportare elementi probatori chiari e documentati (es. perizie tecniche, certificazioni veterinarie, foto concordanti, titoli edilizi comprovanti la temporaneità/amovibilità) che dimostrino la mancanza di fumus o del periculum in mora.
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