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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19539/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da un condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di diniego della liberazione anticipata per il periodo 24 giugno 2016 - 24 giugno 2019. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 54 ord. pen. e un vizio di motivazione, anche sotto il profilo del principio di semestralizzazione nella valutazione del beneficio, sostenendo che le condotte valorizzate erano temporalmente distanti dal periodo considerato e che doveva comunque operare la presunzione di innocenza per i fatti ancora sub iudice. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che, nonostante una precedente assoluzione per altri reati, risultassero significative condotte successive: una grave aggressione con lesioni aggravate commessa il 12 giugno 2021 ai danni della persona offesa, e una minaccia rivolta il 21 aprile 2022 a cinque agenti di polizia, condotte valutate come indice del fallimento del programma rieducativo e della persistente indole violenta del soggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in fatto e manifestamente infondate, oltre che sostanzialmente reiterative di doglianze già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con motivazione corretta e immune da vizi logici e giuridici. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in tema di liberazione anticipata, può essere valorizzato anche il comportamento successivo alla scarcerazione se espressivo di una non effettiva partecipazione all'opera rieducativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Norma sulla liberazione anticipata: il beneficio può essere negato quando il comportamento complessivo del condannato, anche successivo, dimostri il mancato raggiungimento della finalità rieducativa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di liberazione anticipata, la valutazione del percorso rieducativo non è blindata ai soli periodi cronologicamente coincidenti con la detenzione o con la frazione temporale richiesta, potendo il giudice considerare anche condotte successive che rivelino retroattivamente l'assenza di effettiva partecipazione al trattamento.
  • Il comportamento del condannato successivo alla liberazione o comunque successivo al periodo oggetto di beneficio è rilevante se consente di desumere la persistenza di una pericolosità o di un'indole incompatibile con il percorso rieducativo già valutato.
  • Il diniego della liberazione anticipata è legittimo quando la motivazione valorizza condotte gravi e concrete, anche se oggetto di diverso procedimento o di contestazioni ancora pendenti, purché la valutazione non si risolva in un giudizio di colpevolezza ma nell'apprezzamento della personalità e dell'effettiva adesione al trattamento.
  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che richiedano una nuova valutazione del merito o dei fatti già esaminati dal giudice di sorveglianza, se la motivazione impugnata è coerente, logicamente congrua e conforme alla giurisprudenza di riferimento.
  • La dedotta presunzione di innocenza non impedisce, nel procedimento di sorveglianza, la valorizzazione di elementi fattuali emergenti dal comportamento del condannato ai fini della valutazione prognostica sulla partecipazione all'opera rieducativa, purché non si affermi anticipatamente la responsabilità penale per fatti non definiti.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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