Sentenza n. 218/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota Prot. n. -OMISSIS-2025, con il quale il Dirigente dell’Istituto omnicomprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha comunicato l’assegnazione, per l’anno scolastico 2025/2026, di n. 24 ore di sostegno settimanali al minore -OMISSIS- -OMISSIS- e n. 18 ore di sostegno settimanali al minore -OMISSIS- -OMISSIS-; - del verbale del Gruppo d’Inclusione Territoriale (GIT) e di tutti gli atti propedeutici e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione, per l'anno scolastico 2025/2026, di 24 ore settimanali di sostegno a un minore e di 18 ore settimanali all'altro, nonché verbale del Gruppo d'Inclusione Territoriale e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione delle ore di sostegno ai due minori deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 38 Cost. e dell'art. 12 della l. 104/1992, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento della funzione tipica, erronea presupposizione in fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il TAR aveva inizialmente respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris; il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva riformato tale decisione disponendo il riesame della fattispecie secondo i principi e la tempistica indicati nella propria ordinanza.
La decisione
Nel corso del giudizio, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha riesaminato la situazione e integrato le ore di sostegno, portandole per entrambi i minori a 30 ore settimanali, così soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale dei ricorrenti. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo sufficientemente evidenziata la fondatezza delle censure relative al deficit motivazionale degli atti impugnati, anche alla luce dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato pertanto condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove integralmente la situazione lesiva e soddisfa la pretesa del ricorrente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione alla fissazione dell'udienza di merito dopo la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato.
artt. 34 e 38 Cost.
Invocati dai ricorrenti a tutela del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
art. 12 l. 104/1992
Invocato quale parametro in materia di integrazione scolastica e sostegno agli alunni con disabilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione integra le ore di sostegno assegnate a studenti con disabilità sino a soddisfare integralmente la pretesa dedotta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente all'esito dell'esame del merito.
- La carenza motivazionale nell'assegnazione delle ore di sostegno può fondare la soccombenza virtuale dell'amministrazione, quando il riesame disposto in sede cautelare conduca all'integrale riformulazione favorevole dell'assegnazione.
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