Cassazione Penale, Sentenza n. 41758/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati di detenzione e spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il Pubblico Ministero lamenta violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe errato nell'escludere l'attualità delle esigenze cautelari basandosi sul decorso del cosiddetto "tempo silente" senza valutare compiutamente tutti gli elementi istruttori, in particolare il livello organizzativo dello spaccio, la professionalità, la capacità del sodalizio di riorganizzarsi dopo sequestri e arresti e gli altri elementi che fondano la prognosi di pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la decisione del Tribunale del riesame per malapplicazione dei principi sulla attualità delle esigenze cautelari. Ha osservato che il tempo trascorso è solo un elemento della valutazione e che il Tribunale non si è confrontato adeguatamente con il compendio indiziario e con l'ordinanza del G.i.p., che evidenziava la caratura criminale dell'organizzazione e la capacità di riorganizzarsi dopo interventi repressivi. Ne è seguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, con indicazione di tenere conto della complessiva valutazione della pericolosità e degli elementi probatori a disposizione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Raggruppamento associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: la Corte ha considerato che la gravità degli indizi relativi all'associazione e i consistenti episodi di approvvigionamento possono mantenere attuale la prognosi di pericolosità anche se gli episodi risalgono nel tempo, quando emergono indici di professionalità e inserimento in circuiti consolidati.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti: i reati-fine costituiscono elementi rilevanti per valutare la professionalità dell'indagato e il grado di inserimento criminale utile a stabilire l'attualità delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 275
Norma sul meccanismo delle presunzioni per le misure cautelari: la Corte ha richiamato che il decorso del "tempo silente" incide sul peso delle presunzioni, ma non esclude automaticamente la necessità della misura; è richiesta una valutazione complessiva.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025)
Richiama il principio secondo cui il tempo silente ha un'incidenza ma non è decisivo: occorre distinguere tra associazioni di narcotraffico, per le quali il pubblico ministero deve dimostrare la perdurante operatività, e associazioni di tipo mafioso, per le quali è diverso l'onere probatorio.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato)
Affermato che la prognosi di pericolosità non si limita alla data dell'ultima attività accertata ma riguarda la possibilità di commissione di reati espressione della stessa professionalità e inserimento nei circuiti criminosi; pertanto la valutazione deve essere complessiva.
Massime di principio
- Il decorso del "tempo silente" attenua il peso delle presunzioni ma non elimina automaticamente la necessità della misura cautelare: il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori nel loro insieme.
- Nelle associazioni dedite al traffico di stupefacenti il pubblico ministero ha l'onere di dimostrare la perdurante operatività o comunque elementi concreti che giustifichino la prognosi di pericolosità attuale.
- Fattori rilevanti per l'attualità delle esigenze cautelari: ruolo e caratura criminale dell'indagato, quantitativi e modalità degli approvvigionamenti, professionalità dell'attività illecita, capacità del sodalizio di riorganizzarsi dopo sequestri/arresti, rischio di inquinamento probatorio, eventuali precedenti.
- Il giudice di merito deve motivare il confronto critico con le valutazioni del G.i.p. e con l'intero compendio indiziario: la mera considerazione del tempo trascorso è insufficiente se non integrata da una valutazione complessiva.
- Per la difesa: insistere sulla mancanza di concreti indizi di operatività recente, sull'assenza di precedenti o sul ridotto ruolo nell'organizzazione e sull'assenza di rischio di inquinamento probatorio; proporre misure cautelari meno afflittive quando venga esclusa l'attualità della custodia in carcere.
- Per l'accusa: documentare la continuità o la possibilità di ripresa dell'attività illecita con elementi specifici (segnalazioni, intercettazioni, quantitativi, modalità organizzative) e dimostrare il rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove.
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