Sentenza n. 1020/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 470/2025 pubbl. il 25/06/2025 a firma della Dott.ssa Fiorello, emessa nella causa iscritta al RGL n. 1280 / 2024 Trib. Cuneo, notificata in data 26/06/2025 al Ministero resistente, per come ex lege domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ads.to@mailcert.avvocaturastato.it e passata in giudicato, con cui l’adito Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale del lavoro che lo aveva condannato all'accredito di somme sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle somme mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali per ordinare l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale protrarsi dell'inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione e l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione, in presenza della rituale produzione del titolo esecutivo e del decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, definendone termini e modalità di intervento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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