Sentenza n. 445/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 3128/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, che aveva dichiarato inammissibile l'ottemperanza limitatamente ai capi di condanna pecuniaria del giudicato civile e accolto la domanda soltanto per la tassa di registro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'esecuzione, per le somme maturate dopo il 12 dicembre 2018, della sentenza del Tribunale civile di Catania che aveva condannato il Comune al pagamento di importi annuali decorrenti dal 2018 e dal 16 giugno 2013. Il TAR ha ritenuto generica la condanna perché il titolo non indicava il termine finale dell'obbligazione periodica. In appello, la società ha sostenuto che importo annuale e decorrenza contenuti nel titolo consentissero una liquidazione mediante mera operazione aritmetica e che il termine finale dovesse coincidere con la persistenza dell'inadempimento comunale. Ha inoltre invocato la quantificazione del credito effettuata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione quale riconoscimento implicito della continuità dell'obbligazione. Il Comune ha dedotto l'infondatezza dell'appello, richiamando i limiti di stretta continenza del giudizio di ottemperanza di un giudicato civile e la necessità di un nuovo giudizio ordinario per accertare l'eventuale persistenza dell'inadempimento dopo il 2018.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Nell'ottemperanza di un giudicato proveniente dal giudice civile, il giudice amministrativo deve limitarsi all'esecuzione del comando giudiziale, secondo il criterio della stretta continenza, senza integrare o specificare il contenuto del giudicato mediante nuove valutazioni in fatto o in diritto. Una condanna pecuniaria civile è eseguibile in ottemperanza soltanto se l'importo è liquido o determinabile mediante una mera operazione aritmetica fondata su parametri univoci desumibili esclusivamente da dispositivo e motivazione. Nel caso concreto, il titolo indicava l'importo annuale e la decorrenza, ma non il termine finale; stabilire sino a quando l'obbligazione fosse dovuta avrebbe richiesto di accertare, per gli anni successivi al 2018, la persistenza dell'inadempimento del Comune. Tale accertamento è cognitivo e di merito, quindi estraneo all'ottemperanza e riservato al giudice ordinario. La quantificazione compiuta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione non poteva integrare il giudicato perché elemento esterno al titolo. La transazione ha definito le pretese anteriori al 12 dicembre 2018, mentre la riserva relativa al periodo successivo ha conservato la possibilità di agire, ma non ha reso liquido ed esigibile il credito. È stata confermata anche la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; quando il titolo proviene da altro plesso giurisdizionale, l'attività del giudice amministrativo resta limitata all'esecuzione del comando contenuto nel titolo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il CGARS ha esaminato l'appello relativo all'esecuzione del giudicato civile.
art. 111, comma 8, Cost.
“inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione”
Il sindacato integrativo del giudice dell'ottemperanza su elementi esterni al giudicato civile, tale da individuare un diverso contenuto precettivo del titolo, può configurare eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
Massime di principio
- Nell'esecuzione di un giudicato civile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo è vincolato al criterio della stretta continenza e deve limitarsi a dare esecuzione al comando giudiziale, senza procedere a nuove valutazioni di fatto o di diritto né a integrare il contenuto precettivo del titolo.
- Una sentenza civile di condanna pecuniaria può essere eseguita in sede di ottemperanza soltanto se l'importo è liquido o determinabile mediante una mera operazione matematica fondata su parametri univoci e inequivocabili ricavabili dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza.
- Quando la quantificazione di una condanna periodica richiede di accertare la persistenza dell'inadempimento dell'amministrazione oltre il periodo espressamente considerato dal giudicato, non si tratta di un calcolo matematico ma di un'attività cognitiva riservata al giudice ordinario; la domanda di ottemperanza è pertanto inammissibile.
- Nell'ottemperanza di un giudicato civile, elementi esterni al titolo, compresi atti o dichiarazioni dell'amministrazione successivi alla sentenza, non possono essere utilizzati per integrare o modificare il contenuto precettivo del giudicato.
- Una riserva contenuta in una transazione relativa ai crediti anteriori al dissesto conserva la possibilità di far valere pretese relative a periodi successivi, ma non rende tali pretese liquide ed esigibili in sede di ottemperanza se la loro esistenza dipende da un nuovo accertamento sulla persistenza dell'inadempimento.
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