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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17868/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per tre estorsioni aggravate (art. 416-bis.1). Ha sollevato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per il mancato riconoscimento della retrodatazione della decorrenza della misura cautelare, evidenziando che i fatti contestati erano già conoscibili dalla prima ordinanza cautelare emessa il 19/12/2019 nel procedimento "Rinascita Scott"; il Tribunale avrebbe invece fatto riferimento erroneamente alla ordinanza del 27/4/2021 del procedimento "Dedalo" e avrebbe travisato la natura dei reati richiamando ipotesi di detenzione illecito di armi anziché le estorsioni; inoltre il Tribunale avrebbe ritenuto infondato l'interesse alla retrodatazione. (2) vizio di motivazione e insufficiente gravità indiziaria rispetto a ciascun capo: si censura l'assenza di elementi diretti nelle intercettazioni a collegare Mancuso alle estorsioni (ruolo desunto solo dalla sua "caratura"), l'inaffidabilità e genericità delle dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Comito e la non significatività di alcune intercettazioni (anche con ammissione di mancata riscossione dei proventi).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati: ha accertato un vizio di motivazione del Tribunale relativo all'omessa e scorretta valutazione della retrodatazione (errata indicazione dell'ordinanza iniziale e dei reati presupposti). Ha ricordato che la retrodatazione va calcolata comprendendo l'intera durata della custodia anche se riferita a fasi diverse. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catanzaro per una nuova verifica dei presupposti della retrodatazione e dei suoi effetti sulla permanenza della misura cautelare. I restanti motivi (gravità indiziaria) sono stati assorbiti e saranno valutabili solo se, in sede di rinvio, non dovesse riconoscersi la retrodatazione con conseguente cessazione degli effetti della misura per decorso del termine massimo.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare quando si configuri una contestazione a catena e impone di valutare se la prima misura copra fatti conoscibili che riducono il termine complessivo; la Corte rileva che va valutata con riferimento corretto alla prima ordinanza e ai reati effettivamente pertinenti.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante per i reati commessi nell'ambito di un'associazione di tipo mafioso; è richiamata quale aggravante applicata alle estorsioni contestate.

  • art. 309, co.7, cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento con rinvio; la Corte rinvia al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi di questa disposizione.

  • art. 94, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza di annullamento.

  • Sez.6, n. 14510 del 9/3/2016 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza che ha affermato che l'interesse alla retrodatazione in caso di contestazione a catena sussiste quando essa comporti un diverso e favorevole computo del termine di custodia tale da determinare la scarcerazione; la Corte osserva tuttavia che il ricorrente non è tenuto a fornire un calcolo aritmetico dettagliato della scadenza.

  • Sez. U, n. 23166 del 28/5/2020 (Mazzitelli)

    Principio secondo cui nella retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare va computata l'intera durata della custodia subita, anche se relativa a fasi non omogenee (es. indagini preliminari e giudizio).

Massime di principio

  • Quando si invoca la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare verificare e indicare con precisione la prima ordinanza cautelare e la data effettiva in cui i fatti contestati erano già conoscibili; errori materiali su questi punti possono determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
  • La retrodatazione si applica computando l'intera durata della custodia anche se relativa a fasi diverse del procedimento; non è necessario che il ricorrente fornisca un calcolo aritmetico dettagliato dell'effetto, è sufficiente dimostrare che, se riconosciuta, essa potrebbe incidere sulla durata massima e sulla permanenza della misura.
  • Se la questione della retrodatazione è fondata, le doglianze sulla gravità indiziaria possono risultare assorbite e saranno esaminate solo se, in sede di rinvio, la retrodatazione non produca la cessazione degli effetti della misura per decorso dei termini.
  • La gravità indiziaria non può fondarsi esclusivamente sulla 'caratura' o notorietà dell'imputato; occorrono elementi specifici e diretti (intercettazioni, riscontri, dichiarazioni collaboratori attinenti e corroborate) che colleghino il soggetto alle singole condotte estorsive.
  • In fase di impugnazione è utile mettere in luce eventuali errori materiali o travisamenti dei fatti nell'ordinanza di merito perché possono costituire motivo autonomo di annullamento e rinvio.
  • Le dichiarazioni di collaboratori devono essere valutate nella loro specificità e completezza; se sono generiche o non riferiscono direttamente le condotte contestate la loro attendibilità può essere messa in discussione e non può da sola fondare la gravità indiziaria.

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