Cassazione Civile, Sentenza n. 18660/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di parte dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro con l'addizionale del 10% prevista dall'art. 33, Dl. n.78/2010, per gli anni 2014 e 2016. Contestava che non ricorresse il presupposto oggettivo dell'imposizione: secondo lui l'addizionale doveva applicarsi solo se l'ammontare di bonus e stock options eccedeva il triplo della retribuzione fissa; poiché nel suo caso i compensi variabili non raggiungevano tale soglia, riteneva illegittimo il prelievo. L'Agenzia sosteneva che, dopo l'introduzione del comma 2-bis (art. 23, co.50-bis, Dl.98/2011 conv.), l'addizionale si applica sulla parte di retribuzione variabile che eccede la retribuzione fissa, senza richiedere che la variabile superi il triplo della fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tosato. Ha ritenuto legittima l'interpretazione dell'Agenzia secondo cui la novella (comma 2-bis) ha ampliato la base imponibile e la platea dei soggetti assoggettabili: l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare della retribuzione variabile che eccede la parte fissa, e non è richiesto che la variabile superi il triplo della fissa per far scattare l'imposizione. La Corte ha altresì affermato la coerenza della soluzione con la ratio della norma e con i lavori preparatori e ha richiamato precedenti costituzionali che non hanno escluso la legittimità della disciplina. Sono compensate tra le parti le spese dei gradi di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito, e soggetto anche al doppio contributo.
Norme richiamate
Art. 33, Dl. n. 78/2010 (testo nella versione vigente dal 17.7.2011)
1. ...sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione... - 2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta... - 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
La Corte ha interpretato il combinato disposto del comma 1 e del comma 2-bis nel senso che il comma 2-bis ha ampliato la base imponibile: l'addizionale del 10% si applica sulla parte di retribuzione variabile che eccede la retribuzione fissa, senza richiedere che la variabile superi il triplo della fissa per far sorgere il tributo.
Art. 23, comma 50-bis, Dl. n. 98/2011 (conversione)
ha aggiunto, all'articolo 33 del Dl. n. 78/2010, il comma 2-bis
La modifica normativa ha introdotto il comma 2-bis che ha determinato, secondo la Corte, un ampliamento della base imponibile e della platea dei soggetti assoggettabili all'addizionale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 2011
la base imponibile è ora pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione ... dovendosi prescindere dal valutare se vi fosse un'eccedenza di almeno tre volte la retribuzione fissa
La Corte ha dato rilievo alla circolare quale supporto interpretativo dell'Amministrazione, condividendone il principio che il comma 2-bis amplia la base imponibile rispetto alla disciplina previgente.
Interpello ordinario n. 956 del 17.7.2018
Richiamato in sentenza come ulteriore conferma dell'orientamento dell'Agenzia sull'applicabilità dell'addizionale sulla parte di variabile eccedente la retribuzione fissa.
Corte Costituzionale, sentenza n. 201 del 16.7.2014
"non è arbitraria l’individuazione della componente variabile della retribuzione in forma di bonus o stock options – oltre un certo multiplo del compenso fisso – quale fatto espressivo della capacità contributiva"
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art.33 nella sua finalità disincentivante; la Cassazione ha osservato che tale pronuncia non impone un rapporto proporzionale fisso e non esclude la lettura estensiva introdotta dal comma 2-bis.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del comma 2-bis (Dl.98/2011 conv.), l'addizionale del 10% si applica sulla quota di retribuzione variabile che eccede la retribuzione fissa: non è più necessario che la variabile superi il triplo della fissa per far sorgere l'imposizione.
- La modifica ha sia aumentato la base imponibile (si tassa la differenza tra variabile e fisso) sia ampliato la platea dei soggetti potenzialmente assoggettabili.
- In contenziosi analoghi la verifica va focalizzata sul testo vigente dell'art.33 e sulla data di entrata in vigore della modifica: se la percezione è successiva all'entrata in vigore della novella, l'interpretazione estensiva ha probabilmente efficacia.
- Le argomentazioni costituzionali (art. 3 e 53 Cost.) sono state prese in considerazione, ma la giurisprudenza suprema ha ritenuto compatibile con la Costituzione la finalità disincentivante e l'assetto risultante dalla novella.
- Per valutare richieste di rimborso, considerare le circolari e gli interpelli dell'Amministrazione (che possono avvalorare l'interpretazione applicativa) e verificare termini, soggetti coinvolti e ruolo del sostituto d'imposta quale obbligato al prelievo.
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