Salta al contenuto
Parere

Parere n. 505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 19/03/2019 di diniego della concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202400412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 19 marzo 2019 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 19 maggio 2015. Ha dedotto, con due motivi congiunti, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, l’erronea valutazione dei fatti, la violazione di norme di diritto e l’ingiustizia manifesta, sostenendo che non avrebbe riportato condanne penali e che, a maggior ragione rispetto al caso della riabilitazione, avrebbe dovuto ottenere la cittadinanza. Il diniego era fondato su plurime segnalazioni relative a violazioni concernenti l’identità personale e la disciplina del soggiorno degli stranieri, nonché su decreti penali di condanna risultanti dal casellario giudiziale, riguardanti l’omesso versamento di ritenute previdenziali e la violazione di norme igieniche nella produzione e vendita di sostanze alimentari. Il ricorrente ha inoltre invocato lo stato di necessità, equivoci linguistici, l’uso di soprannomi e il comportamento successivo asseritamente integerrimo. È stata proposta anche istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e giudicati generici e inidonei a scalfire la valutazione ministeriale. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è caratterizzata da ampissima discrezionalità politico-amministrativa e richiede una valutazione complessiva dello stabile inserimento dell’istante nella comunità nazionale e della sua affidabilità rispetto ai valori di convivenza civile, sicurezza nazionale e ordine pubblico. In tale valutazione l’Amministrazione può considerare anche mere segnalazioni, comunicazioni di reato, fatti archiviati, assoluzioni o reati estinti o depenalizzati, senza necessità di una sentenza penale di condanna. Nel caso concreto, la reiterazione nel tempo di episodi concernenti l’alterazione o l’incertezza dell’identità personale è stata ritenuta obiettivamente idonea a compromettere il rapporto fiduciario tra Stato e richiedente. Le giustificazioni addotte sono state considerate generiche, meramente giustificative e non riscontrate. Il diniego è stato quindi qualificato come espressione di una valutazione prognostica non manifestamente illogica o arbitraria, e non come misura punitiva. L’integrazione sociale e familiare e l’assenza di condanne non determinano automaticamente il diritto alla concessione della cittadinanza e non neutralizzano gli elementi negativi valutati dall’Amministrazione.

Osservazioni

Primo motivo - Illogicità, contraddittorietà della motivazione ed erronea valutazione dei fatti

La censura è generica e infondata. La circostanza che alcuni episodi non abbiano condotto a una condanna penale non impedisce all’Amministrazione di considerarli nella valutazione complessiva dell’affidabilità del richiedente e del suo stabile inserimento nella comunità nazionale.

Secondo motivo - Violazione di norme di diritto e ingiustizia manifesta

È infondato l’assunto secondo cui l’assenza di condanne penali dovrebbe comportare automaticamente la concessione della cittadinanza, o che tale conclusione dovrebbe derivare a maggior ragione dal raffronto con l’ipotesi della riabilitazione. La naturalizzazione resta oggetto di valutazione ampiamente discrezionale e può essere negata sulla base di elementi sintomatici di scarsa affidabilità, anche non penalmente rilevanti o non perseguiti.

Valutazione delle giustificazioni e dell’integrazione

Le spiegazioni relative allo stato di necessità, agli equivoci linguistici e all’uso di soprannomi sono state ritenute generiche e non riscontrate. L’integrazione sociale e familiare e il comportamento successivo non sono stati considerati sufficienti a elidere la rilevanza della reiterazione degli episodi negativi.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La concessione per naturalizzazione è un provvedimento ampiamente discrezionale, fondato su una valutazione complessiva dell’inserimento dell’istante nella comunità nazionale, della sua affidabilità e della coerenza della condotta con i valori di convivenza civile.

  • art. 495 c.p.

    È richiamato quale riferimento della segnalazione relativa alla contestata violazione concernente le dichiarazioni sull’identità personale.

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983

    È richiamato quale riferimento del decreto penale di condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali.

  • art. 5, lettera b), legge n. 283/1962

    È richiamato quale riferimento del decreto penale di condanna per violazione delle norme igieniche nella produzione e vendita di sostanze alimentari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato e dei terzi.

  • art. 10 del regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il parere è reso nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità politico-amministrativa, volto a verificare lo stabile inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne i valori fondamentali.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’Amministrazione può valutare, nell’ambito di un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche segnalazioni, comunicazioni di reato, fatti archiviati, assoluzioni o reati estinti o depenalizzati, senza che sia necessaria una sentenza penale di condanna.
  • La reiterazione di comportamenti concernenti l’alterazione o l’incertezza dell’identità personale può costituire elemento obiettivo idoneo a compromettere il rapporto fiduciario tra il richiedente e lo Stato, anche quando tali comportamenti non abbiano dato luogo a condanna penale.
  • L’assenza di condanne penali, l’integrazione sociale o familiare e il comportamento successivo non determinano automaticamente il diritto alla cittadinanza e devono essere ponderati con gli elementi negativi emersi nel procedimento.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su una valutazione complessiva della condotta del richiedente non ha natura punitiva quando è diretto a formulare una prognosi sull’affidabilità dell’istante e sulla sua coerenza con i valori posti a fondamento dell’appartenenza alla comunità nazionale.

Diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno straniero contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il ricorrente aveva presentato l’istanza nel 2015 e aveva chiesto anche la sospensione cautelare del provvedimento.

Premesse fattuali

Il Ministero aveva respinto la domanda dopo il preavviso di diniego, richiamando plurime risultanze riferite al richiedente: segnalazioni per violazione dell’art. 495 c.p., per inosservanza delle norme sul soggiorno degli stranieri e per l’utilizzo di generalità differenti, nonché decreti penali di condanna relativi all’omesso versamento di ritenute previdenziali e alla violazione di norme igieniche nella produzione e vendita di sostanze alimentari.

Il ricorrente aveva contestato la decisione sostenendo di non avere subito condanne penali e aveva prospettato spiegazioni collegate allo stato di necessità, a equivoci linguistici e all’uso di soprannomi. Aveva inoltre valorizzato il comportamento successivo, descritto come integerrimo, e la propria integrazione sociale e familiare.

Motivi del ricorso

I motivi sono stati esaminati congiuntamente:

  • il primo riguardava l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché l’erronea valutazione dei fatti, in ragione del riferimento ad illeciti ritenuti gravi pur in assenza, secondo il ricorrente, di condanne penali;
  • il secondo riguardava la violazione di norme di diritto e l’ingiustizia manifesta, sul presupposto che l’assenza di condanne avrebbe dovuto condurre alla concessione della cittadinanza, anche considerando il raffronto con l’ipotesi della riabilitazione.

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un effetto automatico della mera presenza dei requisiti formali, ma è oggetto di un provvedimento di concessione caratterizzato da ampissima discrezionalità politico-amministrativa.

L’Amministrazione deve valutare lo stabile inserimento dello straniero nella collettività nazionale, la sua affidabilità e la sua idoneità a rispettare i valori di convivenza civile rilevanti anche per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Il giudizio è complessivo e prognostico.

Rilevanza degli elementi non accompagnati da condanna

Secondo il parere, la rilevanza dei fatti considerati nel procedimento non richiede l’esistenza di una sentenza penale di condanna. Possono essere valutati anche:

  • mere segnalazioni o comunicazioni di reato;
  • fatti archiviati in sede penale;
  • condotte oggetto di assoluzione;
  • reati estinti o depenalizzati;
  • elementi non penalmente rilevanti o non perseguiti.

Tali circostanze possono assumere rilievo non come prova di responsabilità penale, ma come indicatori della condotta di vita e dell’affidabilità complessiva del richiedente ai fini della naturalizzazione.

Valutazione degli episodi relativi all’identità personale

Nel caso concreto, la reiterazione di comportamenti caratterizzati da alterazione o incertezza dell’identità personale è stata ritenuta obiettivamente idonea a compromettere il rapporto fiduciario tra lo Stato e chi richiede l’acquisizione della cittadinanza.

Le giustificazioni fornite dal ricorrente sono state considerate generiche, meramente giustificative e non adeguatamente riscontrate. Inoltre, gli episodi si erano verificati in momenti distinti e a distanza di anni, circostanza che ne rafforzava la rilevanza complessiva.

Valutazione dell’operato ministeriale

Il diniego non è stato interpretato come una sanzione o come una misura punitiva per fatti pregressi. Esso è stato qualificato come il risultato di una valutazione prognostica sulla condotta complessiva dell’istante e sulla sua coerenza con i valori fondativi dell’istituto della cittadinanza.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la motivazione ministeriale individuasse puntualmente i fatti rilevanti, ne considerasse la reiterazione nel tempo e spiegasse il loro carattere sintomatico di scarsa attendibilità. La ponderazione tra interesse pubblico e posizione privata è stata giudicata non irragionevole né arbitraria.

Esito

Il ricorso è stato ritenuto infondato e il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’interessato e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.