Cassazione Penale, Sentenza n. 4551/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato continuato di tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorrente deduceva: (1) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione relativi alla responsabilità, lamentando assenza di prova diretta del suo coinvolgimento nei due tentativi di furto; contestava la valutazione indiziaria della Corte territoriale, sostenendo che i tabulati telefonici indicavano solo che il suo cellulare aveva agganciato la cella del quartiere di residenza; riteneva apodittiche e prive di riscontri le conclusioni sulla sua presenza a bordo del veicolo visto allontanarsi e sul mancato rinvenimento di strumenti da effrazione; (2) vizi di motivazione nella commisurazione della pena, con la Corte d'appello che avrebbe giustificato in modo apodittico la conferma della sanzione, non tenendo adeguatamente conto delle argomentazioni difensive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo consistesse in una valutazione alternativa delle risultanze di fatto, vietata in sede di legittimità, e che le conclusioni della Corte territoriale fossero logicamente motivate nella valutazione complessiva degli indizi (contiguità temporale, presenza a bordo del veicolo correlata agli episodi, e non decisive erano le assenze di strumenti a bordo). Il secondo motivo è stato ritenuto del tutto generico e non ha confutato la motivazione della Corte d'appello, che aveva adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria valorizzando precedenti specifici. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende
Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende; qui applicato per sanzionare il ricorso ritenuto infondato/generico.
Principio giurisprudenziale sulla limitazione del giudizio di Cassazione
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo la quale la Cassazione non può riformare la valutazione del fatto operata dal giudice di merito né proporre una rivalutazione alternativa delle prove; può verificare vizi di diritto o illogicità manifesta della motivazione, ma non sostituirsi al giudice del merito nella diversa ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una valutazione alternativa degli elementi di fatto: le doglianze devono mirare a vizi di diritto o a palese illogicità della motivazione, non a proporre una diversa lettura plausibile delle prove.
- Le conclusioni basate su una valutazione complessiva di elementi indiziari (contiguità temporale, presenza in luogo/veicolo collegata agli eventi, assenza di strumenti non decisiva) sono difficili da rimuovere in Cassazione se la motivazione è logica e coerente.
- Le censure generiche o che non confrontano punto per punto la motivazione della Corte d'appello sono inammissibili; il ricorso deve specificare e documentare l'errore di diritto o la manifesta illogicità.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò scoraggia impugnazioni meramente speculative o generiche.
- Nelle contestazioni basate su tabulati telefonici o altri elementi tecnici è necessario spiegare con precisione e prova tecnica perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata, evitando argomentazioni meramente evocative o congetturali.
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