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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18324/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale. La locatrice aveva chiesto, tra l'altro, la restituzione dell'indennità di avviamento corrisposta al termine del rapporto, sostenendo che il conduttore vi avesse rinunciato preventivamente in contratto. La clausola contrattuale richiamata prevedeva la rinuncia del conduttore a qualsiasi indennità, affermando che di ciò si era tenuto conto nella determinazione del canone. La Corte d'appello ha ritenuto tale clausola nulla in parte qua, osservando da un lato che l'art. 79 della legge sull'equo canone non impedisce una rinuncia all'indennità di avviamento solo se successiva alla conclusione del contratto, e dall'altro che una rinuncia preventiva sarebbe valida solo se sorretta da un effettivo corrispettivo sinallagmatico, non desumibile da una clausola di mero stile. La locatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1367 e 2967 c.c., contestando la dichiarazione di nullità della clausola e la sua qualificazione come clausola di stile, sostenendo che la pattuizione fosse chiara e che mancasse prova contraria sulla reale volontà negoziale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., contestando la compensazione parziale delle spese nonostante il rigetto di tutte le domande della controparte e l'asserita mancanza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da una prima ratio decidendi autonoma e assorbente, fondata sull'interpretazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, secondo cui la rinuncia preventiva all'indennità di avviamento commerciale è comunque nulla; tale ratio non era stata specificamente censurata. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la critica mirava a sindacare l'interpretazione della clausola contrattuale come quaestio facti. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato: ha qualificato la lite come ipotesi di soccombenza reciproca, poiché entrambe le parti avevano visto rigettate le rispettive domande; in tale situazione il giudice può compensare le spese in tutto o in parte ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e, se decide una compensazione parziale, può porre il residuo a carico della parte maggiormente soccombente in base al valore delle domande rigettate. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretto addossare alla locatrice la metà delle spese, essendo essa la parte le cui domande rigettate avevano valore maggiore. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392

    Vieta le pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con la disciplina della locazione; la rinuncia preventiva del conduttore all'indennità di avviamento commerciale è nulla, mentre una rinuncia successiva alla conclusione del contratto può essere valida.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere la violazione dei canoni ermeneutici, ma la Corte ritiene che la censura non colpisca specificamente la ratio decidendi assorbente.

  • art. 1367 c.c.

    È richiamato a sostegno della pretesa chiarezza della clausola, ma la Corte non accoglie la critica perché diretta sostanzialmente all'interpretazione del testo negoziale.

  • art. 2967 c.c.

    È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigettare la censura.

  • art. 91 c.p.c.

    Riguarda il principio di soccombenza nelle spese, ma la sua applicazione è modulata dall'art. 92 c.p.c. in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare, totalmente o parzialmente, le spese; la scelta è discrezionale e non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancanza di motivazione sulla regolazione delle spese, ma la Corte reputa la censura infondata.

  • art. 1591 c.c.

    È menzionato solo nella quantificazione del maggior danno richiesto in primo grado dalla locatrice.

  • art. 40 l. 27 luglio 1978, n. 392

    È menzionato solo nella domanda subordinata della conduttrice relativa al preteso mancato esercizio del diritto di prelazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la previsione del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia di locazione commerciale, la rinuncia preventiva dell'indennità di avviamento è nulla quando si traduce in un vantaggio per il locatore vietato dall'art. 79 della legge sull'equo canone; la valida rinuncia presuppone, se del caso, una manifestazione successiva alla conclusione del contratto.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l'omessa specifica critica anche di una sola ratio assorbente determina l'inammissibilità del motivo.
  • La qualificazione di una clausola come di mero stile e l'accertamento della sua effettiva portata negoziale attengono all'interpretazione del contratto e non sono normalmente sindacabili in cassazione come error in iudicando se la censura mira in realtà a una diversa lettura del fatto.
  • In caso di soccombenza reciproca piena, il giudice di merito può compensare le spese, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la scelta è discrezionale e non è censurabile in cassazione per il solo difetto di motivazione.
  • Se vi è soccombenza reciproca piena e il giudice dispone solo una compensazione parziale, l'imputazione del residuo delle spese può essere correlata al valore delle domande integralmente rigettate, individuando come parte maggiormente soccombente quella che ha fatto valere pretese di maggior valore.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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