Sentenza del 14/11/2017 n. 4618 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agevolazioni - Produzione opere cinematografiche - Credito d'imposta - Indicazione nel quadro RU del Modello Unico - Omissione - Dichiarazione integrativa - Spettanza del credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che l’omessa indicazione del credito nel quadro RU non ne comporta la perdita quando il credito spettava effettivamente al contribuente. L’errore formale può essere sanato mediante dichiarazione integrativa e non impedisce la fruizione del credito d’imposta, purché siano dimostrati i presupposti sostanziali del beneficio e la correttezza dell’importo utilizzato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 327, lettera a), della legge n. 244/2007. Il contribuente non aveva indicato il credito nel quadro RU della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il contributo era stato riconosciuto. Tale omissione era stata successivamente corretta mediante dichiarazioni integrative. L’Amministrazione finanziaria riteneva che la mancata indicazione originaria impedisse l’utilizzo del credito, mentre il contribuente sosteneva che si trattasse di un’irregolarità meramente formale, non incidente sull’effettiva esistenza e validità del beneficio.
Norme richiamate
Art. 1, comma 327, lettera a), legge n. 244/2007
La disposizione prevede il credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche. La spettanza del beneficio dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa, non esclusivamente dall’indicazione del credito nel quadro RU.
Massime di principio
- La mancata compilazione del quadro RU, quando costituisce un errore meramente formale, non determina automaticamente la decadenza da un credito d’imposta effettivamente spettante.
- Una dichiarazione integrativa può correggere l’omessa indicazione di un credito, purché il contribuente dimostri che il beneficio esisteva già nel periodo d’imposta di riferimento e che l’importo indicato è corretto.
- Gli adempimenti dichiarativi hanno normalmente una funzione di monitoraggio e controllo; la loro violazione non dovrebbe annullare il diritto sostanziale quando non vi è un’incertezza sull’esistenza del credito né un pregiudizio per l’attività di controllo dell’Amministrazione.
- La sanabilità dell’omissione non opera se mancano i requisiti sostanziali del credito, se il beneficio è stato quantificato erroneamente o se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre i termini o con modalità non consentite dalla normativa applicabile.
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