Cassazione Civile, Ordinanza n. 36128/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della parte sostanziale indicata nell'ordinanza interlocutoria, applicando l'art. 307, comma 3, c.p.c. In conseguenza della mancata notificazione entro il termine assegnato, il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, revocando la sentenza di fallimento di una società in accomandita semplice e della socia in proprio, aveva altresì condannato in proprio un avvocato al pagamento delle spese processuali. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha rilevato che tale avvocato era divenuto parte sostanziale del giudizio, ma non gli erano stati notificati né il ricorso né il controricorso; mancava inoltre la prova della notificazione in proprio della sentenza d'appello. Con ordinanza interlocutoria era stato quindi disposto l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti del medesimo difensore entro 60 giorni dalla comunicazione. Il ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione dell'ordinanza, non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato né successivamente.
Norme richiamate
art. 307, comma 3, c.p.c.
art. 307 comma 3° cod.proc. civ.
La mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dall'ordinanza interlocutoria comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudice di legittimità accerta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di una parte sostanziale del giudizio, l'adempimento deve essere eseguito nel termine perentorio assegnato.
- La mancata notificazione del ricorso alla parte necessaria, nonostante l'ordine del giudice e la regolare comunicazione dell'ordinanza, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
- In presenza di omissione dell'integrazione del contraddittorio, la Corte non procede all'esame del merito del ricorso.
Come è indicizzato
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