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Ordinanza

Ordinanza n. 2637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 605 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di gara CIG B8585FE0F6

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva negato la sospensione degli effetti degli atti della procedura di gara. Dalla motivazione dell’ordinanza d’appello emerge che la controversia riguarda una situazione oggettiva di minaccia all’imparzialità della procedura, determinata dal vantaggio temporale e contenutistico derivato all’appellante dall’anticipata conoscenza del progetto. L’appellante aveva inoltre dedotto l’irreparabilità del pregiudizio nelle more della definizione del giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, condividendo integralmente gli argomenti del TAR circa l’esistenza di una situazione oggettiva di minaccia all’imparzialità derivante dall’anticipata conoscenza del progetto e dal conseguente vantaggio temporale e contenutistico dell’appellante. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando l’imminenza della definizione del giudizio di primo grado, la cui udienza pubblica era fissata per il 25 novembre 2026, e quindi l’assenza di un pregiudizio irreparabile. L’appellante è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore della Provincia di Lodi e di Furia S.r.l., liquidate in euro 1.500 per ciascuna, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sussistenza di un vantaggio temporale e contenutistico derivante dall’anticipata conoscenza del progetto può integrare una situazione oggettiva di minaccia all’imparzialità della procedura amministrativa e giustificare il mantenimento della misura contestata.
  • L’appello cautelare deve essere respinto quando non emerga un pregiudizio irreparabile, anche considerando l’imminente definizione del giudizio di merito in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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