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Ordinanza

Ordinanza n. 233/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Parma del 24 aprile 2026, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 15 settembre 2023 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La ricorrente, cittadina ucraina nata il 15 agosto 2005, ha dedotto di essere entrata in Italia da minorenne con la madre e di risiedervi ininterrottamente dal 27 maggio 2009. Ha inoltre documentato di essere titolare, dal 5 ottobre 2017, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di durata illimitata. La questione controversa riguarda la continuità del periodo decennale di residenza rilevante ai fini della cittadinanza: l’Amministrazione ha ritenuto che, per i minori ultraquattordicenni, fosse necessario il possesso di un permesso di soggiorno proprio, non essendo sufficiente il titolo ottenuto dai genitori. La ricorrente ha sostenuto, invece, che la propria permanenza ultradecennale potesse essere riconosciuta anche in continuità con il titolo di soggiorno della madre, evidenziando altresì che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone un precedente periodo quinquennale di permanenza regolare, tale da retroagire almeno al 2012 la legittimità e continuità del soggiorno.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né ha adottato una misura sospensiva espressa. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato meritevole di approfondimento la posizione della ricorrente, alla luce della documentata residenza ininterrotta dal 27 maggio 2009, del possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e della controversia sull’idoneità del titolo di soggiorno della madre a comprovare la continuità della permanenza della minore ultraquattordicenne. In applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha anticipato la trattazione del merito fissando l’udienza pubblica al 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda di cittadinanza presentata dalla ricorrente in relazione alla residenza in Italia.

  • art. 55 c.p.a.

    anticipata fissazione dell’Udienza Pubblica al 27.1.2027, ex art. 55 comma 10 del CPA

    Il giudice ha utilizzato il potere di anticipare la fissazione dell’udienza di merito nell’ambito della fase cautelare, ravvisando l’opportunità di assicurare una celere definizione della controversia.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    anticipata fissazione dell’Udienza Pubblica

    La norma è stata applicata per disporre la trattazione anticipata del merito in luogo della definizione immediata della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella controversia sulla concessione della cittadinanza per residenza, la documentata permanenza ultradecennale e il possesso di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo possono rendere meritevole di approfondimento la questione della continuità del soggiorno del richiedente minorenne, anche quando l’Amministrazione contesti l’insufficienza del titolo di soggiorno intestato al genitore.
  • Quando la questione cautelare richiede un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, ma la posizione del ricorrente appare meritevole di tutela in ragione della documentazione prodotta, il giudice amministrativo può anticipare la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire immediatamente la domanda di annullamento.
  • Il possesso di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato sulla base di un precedente periodo quinquennale di permanenza, costituisce un elemento rilevante nell’accertamento giudiziale della regolarità e della continuità del soggiorno pregresso.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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