Cassazione Civile, Ordinanza n. 40470/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che aveva pagato, quale fideiussore di un debito bancario, somme richieste in regresso a una ex moglie e a una società a essa riferibile. Le ingiunte si opponevano sostenendo che quel pagamento fosse già coperto da un accordo quadro stipulato in occasione della separazione consensuale, dal quale sarebbe derivato un impegno dell'ex marito a estinguere tutte le posizioni debitorie della società e della moglie, con conseguente rinuncia al regresso. In appello le opponenti insistevano anche sulla lettura coordinata dell'accordo di separazione, dell'atto di cessione di quote societarie e della successiva transazione con la banca, nonché sulla necessità di ammettere prova testimoniale per dimostrare che i debiti bancari esistevano già alla data degli accordi e che erano compresi negli impegni assunti dal fideiussore. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione complessiva dei rapporti tra le parti e per errata valutazione delle prove/documenti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a una diversa interpretazione degli accordi negoziali e a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione dei documenti e senza dedurre correttamente i vizi ex artt. 115 e 116 c.p.c. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla prova testimoniale non era correttamente veicolata come vizio deducibile e, comunque, era preclusa dalla doppia conforme sulla questione di merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende il principio di non contestazione; non basta una diversa valutazione delle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende il principio della libera valutazione in presenza di una deroga normativa; non consente di chiedere una rivalutazione del merito.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti rilevanti, con la loro collocazione nei fascicoli; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una nuova lettura dei fatti o degli accordi negoziali quando la doglianza attiene in realtà alla ricostruzione del merito.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
La mancata ammissione della prova è censurabile come vizio processuale solo se si traduce in violazione del diritto di difesa o del giusto processo, ad esempio per applicazione di preclusioni inesistenti.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
La mancata ammissione di una prova rilevante può essere dedotta solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito, con specifica allegazione della decisività del fatto.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di motivazione sulla ricostruzione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 16-sexies d.l. 179/2012
In tema di notificazioni al difensore, è valida la notifica al domicilio digitale/indirizzo PEC risultante dal pubblico elenco professionale.
art. 6-bis d.lgs. 82/2005
Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC all'ordine professionale, che lo inserisce nei registri pubblici rilevanti ai fini delle notifiche.
d.m. 21 febbraio 2011 n. 44
Regola la gestione dei registri PEC e ReGIndE richiamati dalla Corte per la validità della notificazione.
artt. 24 e 111 Cost.
Il diritto alla prova è strumentale al diritto di difesa e al giusto processo, ma la sua lesione va dedotta nei limiti processuali consentiti.
art. 6 § 1 CEDU
Richiamato a sostegno del principio del giusto processo e del diritto alla prova.
Massime di principio
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove; occorre allegare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un regime legale errato.
- Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. impone l'esatta indicazione degli atti e dei documenti richiamati, nonché della loro collocazione processuale; il difetto di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
- L'interpretazione degli accordi negoziali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una delle possibili interpretazioni plausibili e non viziata dalla violazione dei canoni legali di ermeneutica.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non integra automaticamente una violazione di legge sostanziale; può rilevare come vizio processuale o motivazionale solo se la prova è stata esclusa per preclusioni inesistenti o senza una valutazione di rilevanza rispetto al thema decidendum.
- Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla medesima questione di fatto, la deduzione del vizio motivazionale è preclusa dal regime della doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente i diversi fatti decisivi omessi.
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