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Sentenza

Sentenza n. 3750/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1421/2024 del 3 giugno 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202506956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 1421/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Deduceva la mancata esecuzione del giudicato e chiedeva l'ordine di provvedere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inottemperanza, poiché l'amministrazione, pur costituita, non aveva fornito elementi idonei a giustificare la mancata esecuzione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine principale. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento degli interessi legali calcolati sull'importo dovuto a decorrere dalla comunicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza, su richiesta della parte, il giudice può fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando tale misura non sia manifestamente iniqua.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura amministrativa cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere entro un termine, quando l'amministrazione non dimostri l'esistenza di elementi ostativi all'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o responsabile dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
  • La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza allegazione di ragioni ostative all'esecuzione del giudicato, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza e la conseguente nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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