Cassazione Penale, Sentenza n. 46027/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/05/2024 che ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (8/04/2024) avente ad oggetto le quote sociali della BO.CA29 s.r.l.s. e la licenza per la rivendita di generi di monopolio. La ricorrente deduce quattro motivi: 1) nullità per mancata autorizzazione all'ascolto e al rilascio di copia delle intercettazioni su cui si fonda il fumus; 2) carenza o apparente carenza della motivazione sul fumus commissi delicti; 3) carenza o apparente carenza della motivazione sull'elemento soggettivo del dolo (motivazione tautologica); 4) assenza del periculum in mora, ritenuto dal Tribunale fondato su presunzioni prive di valenza probatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) la richiesta della difesa per l'accesso alle intercettazioni, pur tempestiva, era troppo generica e non indicava i "progressivi"/files di interesse, sicché il mancato rilascio non determina la nullità del decreto; (ii) l'assenza di un diniego formale del P.M. non equivale ad autorizzazione tacita all'accesso; (iii) i motivi relativi a fumus e dolo sono inammissibili in cassazione perché mirano a una rivalutazione del merito/degli elementi probatori (art. 325 c.p.p.); (iv) il periculum in mora è stato adeguatamente motivato alla luce del contesto fattuale (controllo di fatto della società da parte di soggetti indiziati, precedenti vicende distrattive, rilevanza delle condotte contestate). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione dei motivi di cassazione ai profili necessari per la decisione; la Corte ha trattato i motivi entro tali limiti
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede motivazione idonea del provvedimento cautelare sui presupposti del fumus e del periculum; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente
art. 192 cod. proc. pen.
Regola i presupposti per le misure cautelari reali e la relativa motivazione; la Corte ha richiamato il necessario apprezzamento degli indizi e delle circostanze rilevanti
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Esclude la rinnovazione della valutazione del merito probatorio in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione degli elementi probatori
art. 606 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese di cassazione; applicata per condannare la ricorrente alle spese
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto per descrivere la gravità del profilo soggettivo dell'indagato (Carollo) e a supporto della fondatezza del periculum
art. 74 d.p.r. n. 309/90
Norma citata a titolo di contestazione penale nei confronti di taluni indagati; utilizzata nella ricostruzione del quadro indiziario
Massime di principio
- La difesa ha diritto, dopo notifica di un provvedimento cautelare che si fonda su intercettazioni, di ottenere l'accesso alle registrazioni; la richiesta dev'essere tempestiva e non può essere ostacolata da formalismi che neghino l'effettiva possibilità di difesa
- Tuttavia, la richiesta di accesso alle intercettazioni deve essere specifica: occorre indicare i 'files' o i progressivi delle captazioni di interesse in presenza di ingente materiale captativo, altrimenti il P.M. può legittimamente non procedere al rilascio immediato e questa genericità può far decadere un'eccezione di nullità
- L'assenza di un diniego espresso del P.M. non si configura come autorizzazione tacita all'ascolto o al rilascio delle registrazioni quando la custodia è presso l'ufficio intercettazioni: resta richiesta una autorizzazione formale
- In Cassazione non è possibile chiedere la rinnovazione della valutazione del merito probatorio delle misure cautelari reali; i motivi che richiedono una diversa lettura degli elementi di fatto sono in genere dichiarati inammissibili ex art. 325 c.p.p.
- Per giustificare il periculum in mora connesso a un vincolo reale, è sufficiente una motivazione circostanziale che dimostri la concreta possibilità che soggetti vicini al titolare di fatto possano dissipare o sottrarre i beni; precedenti comportamenti distrattivi, controllo di fatto della società e legami stretti tra i soggetti sono elementi rilevanti
- Quando il provvedimento cautelare è basato su ampio materiale investigativo (numerose intercettazioni, più indagati, molteplici capi), la difesa dovrebbe adottare un'istanza di accesso dettagliata per evitare che la genericità comprometta la tempestività dell'acquisizione e la valutazione del riesame
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