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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46027/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/05/2024 che ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (8/04/2024) avente ad oggetto le quote sociali della BO.CA29 s.r.l.s. e la licenza per la rivendita di generi di monopolio. La ricorrente deduce quattro motivi: 1) nullità per mancata autorizzazione all'ascolto e al rilascio di copia delle intercettazioni su cui si fonda il fumus; 2) carenza o apparente carenza della motivazione sul fumus commissi delicti; 3) carenza o apparente carenza della motivazione sull'elemento soggettivo del dolo (motivazione tautologica); 4) assenza del periculum in mora, ritenuto dal Tribunale fondato su presunzioni prive di valenza probatoria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) la richiesta della difesa per l'accesso alle intercettazioni, pur tempestiva, era troppo generica e non indicava i "progressivi"/files di interesse, sicché il mancato rilascio non determina la nullità del decreto; (ii) l'assenza di un diniego formale del P.M. non equivale ad autorizzazione tacita all'accesso; (iii) i motivi relativi a fumus e dolo sono inammissibili in cassazione perché mirano a una rivalutazione del merito/degli elementi probatori (art. 325 c.p.p.); (iv) il periculum in mora è stato adeguatamente motivato alla luce del contesto fattuale (controllo di fatto della società da parte di soggetti indiziati, precedenti vicende distrattive, rilevanza delle condotte contestate). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la trattazione dei motivi di cassazione ai profili necessari per la decisione; la Corte ha trattato i motivi entro tali limiti

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede motivazione idonea del provvedimento cautelare sui presupposti del fumus e del periculum; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per le misure cautelari reali e la relativa motivazione; la Corte ha richiamato il necessario apprezzamento degli indizi e delle circostanze rilevanti

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Esclude la rinnovazione della valutazione del merito probatorio in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione degli elementi probatori

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese di cassazione; applicata per condannare la ricorrente alle spese

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nel contesto per descrivere la gravità del profilo soggettivo dell'indagato (Carollo) e a supporto della fondatezza del periculum

  • art. 74 d.p.r. n. 309/90

    Norma citata a titolo di contestazione penale nei confronti di taluni indagati; utilizzata nella ricostruzione del quadro indiziario

Massime di principio

  • La difesa ha diritto, dopo notifica di un provvedimento cautelare che si fonda su intercettazioni, di ottenere l'accesso alle registrazioni; la richiesta dev'essere tempestiva e non può essere ostacolata da formalismi che neghino l'effettiva possibilità di difesa
  • Tuttavia, la richiesta di accesso alle intercettazioni deve essere specifica: occorre indicare i 'files' o i progressivi delle captazioni di interesse in presenza di ingente materiale captativo, altrimenti il P.M. può legittimamente non procedere al rilascio immediato e questa genericità può far decadere un'eccezione di nullità
  • L'assenza di un diniego espresso del P.M. non si configura come autorizzazione tacita all'ascolto o al rilascio delle registrazioni quando la custodia è presso l'ufficio intercettazioni: resta richiesta una autorizzazione formale
  • In Cassazione non è possibile chiedere la rinnovazione della valutazione del merito probatorio delle misure cautelari reali; i motivi che richiedono una diversa lettura degli elementi di fatto sono in genere dichiarati inammissibili ex art. 325 c.p.p.
  • Per giustificare il periculum in mora connesso a un vincolo reale, è sufficiente una motivazione circostanziale che dimostri la concreta possibilità che soggetti vicini al titolare di fatto possano dissipare o sottrarre i beni; precedenti comportamenti distrattivi, controllo di fatto della società e legami stretti tra i soggetti sono elementi rilevanti
  • Quando il provvedimento cautelare è basato su ampio materiale investigativo (numerose intercettazioni, più indagati, molteplici capi), la difesa dovrebbe adottare un'istanza di accesso dettagliata per evitare che la genericità comprometta la tempestività dell'acquisizione e la valutazione del riesame

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