Cassazione Civile, Ordinanza n. 02287/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario e di conto anticipi tra una banca e una società correntista, nell'ambito di azioni volte alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e alla rideterminazione del saldo, con domanda anche di ripetizione di indebito per alcune poste. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande relative ad un conto ancora aperto al momento della proposizione della causa, accogliendo invece la ripetizione dell'indebito su un diverso conto. In appello, la società correntista otteneva la declaratoria di nullità di una clausola sugli interessi passivi rinviata agli usi di piazza e della clausola di capitalizzazione trimestrale, nonché la rideterminazione del saldo del conto in attivo a favore della correntista. La banca ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 1842, 1843, 2697 c.c. e 117 TUB, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente ritenuto esistente un affidamento di fatto sul conto, pur in assenza di un contratto scritto di apertura di credito prodotto dalla controparte. Secondo la ricorrente, la prova del fido e quindi del carattere ripristinatorio delle rimesse non poteva essere desunta dai soli estratti conto, e la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prescrizione delle rimesse solutorie pregresse; la banca richiamava anche la giurisprudenza di legittimità sull'onere di prova del correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l'eccezione di prescrizione relativa alla natura solutoria delle rimesse non risultava validamente riproposta in appello dalla banca, sicché non poteva essere esaminata in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, in linea di principio, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse può essere fornita anche per presunzioni, quando il contratto di apertura di credito sia stato concluso prima della normativa richiamata o comunque quando la nullità formale non sia stata fatta valere; resta comunque insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove e delle presunzioni. Il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con applicazione della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1842 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la configurabilità dell'apertura di credito; la Corte non ne fonda l'accoglimento, ritenendo assorbente la mancata riproposizione dell'eccezione di prescrizione e, comunque, la natura di accertamento di fatto della valutazione sull'affidamento.
art. 1843 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti e alla prova dell'affidamento bancario; non viene applicato per accogliere il motivo di ricorso.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse spetta al correntista, ma che nel caso concreto il motivo è precluso dalla mancata riproposizione dell'eccezione di prescrizione e comunque attiene a un accertamento di fatto non sindacabile.
art. 117 TUB
Richiamato per sostenere la necessità della forma scritta del contratto di apertura di credito; la Corte afferma che la prova del contratto può, in certe condizioni, essere data anche per presunzioni e che la doglianza non può comunque superare la preclusione processuale.
art. 346 c.p.c.
La parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre espressamente in appello le domande o eccezioni assorbite o non esaminate; il mancato rispetto di tale onere comporta la presunzione di rinuncia.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è resa in conformità alla proposta del consigliere delegato nel procedimento accelerato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie nel subprocedimento camerale.
art. 93 c.p.c.
È disposta l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi anticipatario.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicata la condanna per responsabilità aggravata per la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la parte risultata vittoriosa in primo grado deve riproporre in modo espresso e specifico le eccezioni o domande non esaminate o assorbite; un generico richiamo alle difese del precedente grado non basta e l'omissione equivale a rinuncia.
- La prova della natura ripristinatoria delle rimesse su conto affidato può essere fornita anche tramite presunzioni, nei casi in cui il contratto di apertura di credito sia stato concluso prima della disciplina di forma richiamata o quando la relativa nullità non sia tempestivamente fatta valere.
- La valutazione circa l'esistenza, la durata e l'entità di un affidamento, così come la ricostruzione del saldo del conto sulla base della documentazione contabile e delle risultanze peritali, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta resa nel procedimento accelerato, la mancata adesione alla valutazione del proponente può legittimare la condanna per responsabilità aggravata nei casi previsti dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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