Sentenza n. 190/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. u.s.r.a. uscita n. 12216 del 6 agosto 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del contributo per la riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma
Esito
Favorevole al resistente (ufficio ricostruzione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari pro indiviso di un'unica unità immobiliare classificata catastalmente F/3 e danneggiata dal sisma del 2009, avevano chiesto il contributo previsto dalla disciplina emergenziale per la riparazione e il miglioramento sismico. La domanda era stata presentata da uno dei comproprietari quale rappresentante della comunione e il Consorzio Cineas aveva quantificato un importo ammissibile di euro 206.179,16. L'USRA aveva tuttavia rigettato la domanda, ritenendo non configurabili parti comuni in un edificio costituito da un'unica unità immobiliare posseduta pro indiviso, riconducendo quindi la richiesta alla disciplina degli immobili in corso di costruzione, soggetta al limite di euro 80.000 e al divieto di cumulo con altri contributi. I ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: violazione degli artt. 1101, 1104 e 1110 c.c., disparità di trattamento, errore di fatto e difetto di istruttoria, sostenendo che muri maestri, tetto e fondazioni costituissero parti comuni anche nella comunione; violazione della normativa emergenziale, sostenendo che l'OPCM n. 3790/2009 contemplasse anche edifici non costituiti in condominio e che il riferimento al rappresentante della comunione consentisse la domanda per le parti comuni; violazione delle disposizioni sul contributo e sul divieto di cumulo, assumendo che tali limiti non si applicassero alla domanda presentata dal rappresentante della comunione; difetto di motivazione per il mancato recepimento della precedente quantificazione del Cineas e lesione del legittimo affidamento; violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, per asserita introduzione nel diniego definitivo di ragioni diverse da quelle indicate nel preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dall'USRA tra comunione indivisa e condominio. Nella comunione pro indiviso di un'unica unità immobiliare l'intero bene appartiene indistintamente a tutti i comproprietari e non è possibile distinguere parti esclusive e parti comuni nella specifica accezione richiesta dalla disciplina emergenziale. La previsione relativa agli edifici non costituiti in condominio presuppone comunque la presenza di più unità immobiliari, ciascuna appartenente in proprietà esclusiva a soggetti diversi, con parti comuni strutturalmente e funzionalmente distinte. Poiché l'immobile era un'unica unità catastale F/3, non ricorrevano i presupposti per la domanda presentata dal rappresentante della comunione. La domanda doveva pertanto essere ricondotta all'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3790/2009, con applicazione del limite di euro 80.000 e del divieto di cumulo. Il divieto risultava applicabile poiché entrambi i ricorrenti avevano già ottenuto contributi per le rispettive abitazioni principali. Il giudice ha escluso che la determinazione del Cineas fosse vincolante: si trattava di una valutazione tecnico-istruttoria sui costi, priva di potere decisorio sull'ammissibilità giuridica del contributo, sicché non poteva fondare un legittimo affidamento né impedire all'USRA una verifica autonoma e completa. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso aveva già indicato la natura dell'immobile e l'applicazione dei limiti contributivi; il diniego finale si era limitato a esaminare e respingere le osservazioni dei ricorrenti, senza introdurre motivi nuovi. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei rapporti con il Comune dell'Aquila.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 39/2009, convertito dalla l. n. 77/2009
La disciplina primaria costituisce il quadro normativo degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dal sisma.
art. 1, comma 3, OPCM n. 3790/2009
Si applica agli immobili in corso di costruzione e prevede il limite di euro 80.000 per una sola unità immobiliare nonché il divieto di cumulo con altri contributi previsti dalle ordinanze emergenziali.
art. 1, comma 5-bis, OPCM n. 3790/2009
La previsione del rappresentante della comunione deve essere coordinata con la disciplina delle parti comuni e non consente di qualificare come domanda per parti comuni quella relativa a un'unica unità immobiliare posseduta pro indiviso.
art. 2, comma 1, OPCM n. 3790/2009
La disciplina delle domande relative alle parti comuni riguarda edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi, anche se non formalmente costituiti in condominio.
art. 2 OPCM n. 3805/2009
Disciplina modalità di richiesta e quantificazione del contributo per le parti comuni, senza essere estensibile a edifici privi dei relativi presupposti strutturali e proprietari.
art. 15, comma 2, OPCM n. 3817/2009
Equipara, quanto alle modalità contributive, l'amministratore di condominio e il rappresentante della comunione nei casi in cui esistano effettive parti comuni, ma non deroga ai presupposti oggettivi della disciplina.
art. 1117 c.c.
La nozione di parti comuni presuppone una pluralità di proprietari di singole unità immobiliari e una distinzione tra proprietà esclusive e beni comuni.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego era sufficientemente motivato mediante il richiamo alla disciplina applicabile e alla situazione di proprietà dell'immobile; la precedente quantificazione tecnica del Cineas non imponeva una motivazione ulteriore quale atto favorevole vincolante.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Non è violato quando il provvedimento finale esamina e respinge le osservazioni dell'interessato sulla base dei medesimi presupposti già indicati nel preavviso, anche sviluppandone la qualificazione giuridica.
artt. 1101, 1104 e 1110 c.c.
Le norme sulla comunione disciplinano la contitolarità e le spese di conservazione, ma non trasformano una comunione indivisa su un'unica unità immobiliare in una fattispecie di parti comuni rilevante ai fini della disciplina speciale di ricostruzione.
Massime di principio
- Ai fini della disciplina emergenziale sui contributi per le parti comuni, la mera contitolarità pro indiviso di un'unica unità immobiliare non equivale alla presenza di un edificio composto da più unità immobiliari con proprietà esclusive e parti comuni funzionalmente distinte.
- La previsione normativa relativa agli edifici non costituiti formalmente in condominio presuppone comunque una pluralità di unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a soggetti diversi; essa non si applica a un'unica unità immobiliare posseduta pro indiviso.
- Quando non ricorrono i presupposti oggettivi della domanda per le parti comuni, la richiesta di contributo deve essere ricondotta alla disciplina prevista per l'unità immobiliare individuale, con applicazione dei relativi limiti quantitativi e del divieto di cumulo.
- Una quantificazione tecnica dell'importo ammissibile, compiuta da un organismo di supporto istruttorio privo di potere decisorio sull'ammissibilità giuridica del beneficio, non vincola l'amministrazione competente e non genera, di per sé, un legittimo affidamento sulla concessione del contributo.
- Non viola l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 il provvedimento finale che, dopo avere indicato nel preavviso i presupposti fattuali e normativi del diniego, sviluppa tali presupposti e respinge motivatamente le osservazioni dell'interessato senza introdurre una ragione sostanzialmente nuova.
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